§ 3.1.162 - L.R. 9 gennaio 2023, n. 1.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r.d. n. 332/1928)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:09/01/2023
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifica ed integrazione dell’articolo 8, comma 4, lettera a) della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 2.  Modifica ed integrazione dell’articolo 9, commi 3 e 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria


§ 3.1.162 - L.R. 9 gennaio 2023, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r.d. n. 332/1928)

(B.U. 9 gennaio 2023, n. 5 Speciale)

 

Art. 1. Modifica ed integrazione dell’articolo 8, comma 4, lettera a) della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. La lettera a), comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è sostituita dalla seguente:

“a) il canone di legittimazione, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 1766/1927, corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi;”.

 

     Art. 2. Modifica ed integrazione dell’articolo 9, commi 3 e 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. I commi 3 e 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 sono così modificati:

“3. Il Comune assume quale canone sui livelli del terreno assegnato (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua) il reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo di prima classe attualizzato e ricalcolato secondo le disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

4. Il capitale di affrancazione è determinato in ragione del canone di cui al comma 3 moltiplicato per 15, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi, con riduzione alla metà dell’importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo n. 99/2004 e dal decreto legislativo n. 101/2005.”.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.