Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 09/01/2023 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifica ed integrazione dell’articolo 8, comma 4, lettera a) della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 2. Modifica ed integrazione dell’articolo 9, commi 3 e 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria |
§ 3.1.162 - L.R. 9 gennaio 2023, n. 1.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r.d. n. 332/1928)
(B.U. 9 gennaio 2023, n. 5 Speciale)
Art. 1. Modifica ed integrazione dell’articolo 8, comma 4, lettera a) della
1. La lettera a), comma 4 dell’articolo 8 della
“a) il canone di legittimazione, ai sensi dell’articolo 10 della
Art. 2. Modifica ed integrazione dell’articolo 9, commi 3 e 4 della
1. I commi 3 e 4 della
“3. Il Comune assume quale canone sui livelli del terreno assegnato (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua) il reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo di prima classe attualizzato e ricalcolato secondo le disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
4. Il capitale di affrancazione è determinato in ragione del canone di cui al comma 3 moltiplicato per 15, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi, con riduzione alla metà dell’importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.