Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 18/11/1975 |
Numero: | 590 |
Sommario |
Art. 1. All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico determinati con decreto del Ministro per la difesa, i sottufficiali, graduati o [...] |
Art. 2. Ai fini dell'avanzamento al grado di sergente maggiore e della nomina in servizio permanente del personale di cui al precedente articolo, l'esperimento richiesto dalla [...] |
Art. 3. I volontari che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano corsi di particolare livello tecnico per i quali la ferma volontaria o rafferma in atto [...] |
§ 46.8.389 - Legge 18 novembre 1975, n. 590. [1]
Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito.
(G.U. 6 dicembre 1975, n. 323)
All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico determinati con decreto del Ministro per la difesa, i sottufficiali, graduati o militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) debbono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza della ferma o rafferma precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione. Tale obbligo permane anche per i sottufficiali che nel frattempo siano transitati nel servizio permanente.
Ai fini dell'avanzamento al grado di sergente maggiore e della nomina in servizio permanente del personale di cui al precedente articolo, l'esperimento richiesto dalla
I sergenti rinunciatari al trasferimento in servizio permanente sono collocati nella categoria di complemento e trattenuti in servizio per il soddisfacimento dell'obbligo assunto, fermo restando il disposto dell'art. 15 della
I volontari che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano corsi di particolare livello tecnico per i quali la ferma volontaria o rafferma in atto risulta insufficiente per il completamento dei corsi stessi, potranno entro sessanta giorni dalla predetta data assumere l'obbligo della permanenza in servizio previsto dal precedente art. 1.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del