§ 46.8.370 - Legge 6 giugno 1973, n. 325.
Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/06/1973
Numero:325


Sommario
Art. 1.      Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive [...]
Art. 2.      L'indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare e civile dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in [...]
Art. 3.      La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1968


§ 46.8.370 - Legge 6 giugno 1973, n. 325. [1]

Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

(G.U. 22 giugno 1973, n. 158)

 

 

     Art. 1.

     Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, sono raddoppiate.

 

          Art. 2.

     L'indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare e civile dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo. Se dall'incidente sia derivata la morte, l'indennizzo è liquidato alle famiglie.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1968.

     All'onere di lire 300.000.000 derivante dalla presente legge si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.