Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 06/06/1973 |
Numero: | 325 |
Sommario |
Art. 1. Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive [...] |
Art. 2. L'indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare e civile dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in [...] |
Art. 3. La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1968 |
§ 46.8.370 - Legge 6 giugno 1973, n. 325. [1]
Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.
(G.U. 22 giugno 1973, n. 158)
Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al regio
L'indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare e civile dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo. Se dall'incidente sia derivata la morte, l'indennizzo è liquidato alle famiglie.
La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1968.
All'onere di lire 300.000.000 derivante dalla presente legge si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1972.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del