§ 46.8.365 - Legge 5 marzo 1973, n. 29.
Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di prima classe della Marina ed a maresciallo di prima classe dell'Aeronautica, con iscrizione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/03/1973
Numero:29


Sommario
Art. unico.      I militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto [...]


§ 46.8.365 - Legge 5 marzo 1973, n. 29. [1]

Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di prima classe della Marina ed a maresciallo di prima classe dell'Aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A ed A-bis, numeri 1 e 3 della tabella E) annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(G.U. 20 marzo 1973, n. 72)

 

 

     Art. unico.

     I militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a maresciallo maggiore, a capo di prima classe e a maresciallo di prima classe e, con tali gradi, essere iscritti nei ruoli d'onore delle forze armate di appartenenza.

     La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che sono iscritti nel ruolo d'onore con grado inferiore a quello di maresciallo maggiore o capo di prima classe o maresciallo di prima classe.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.