Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 05/03/1973 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. unico. I militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto [...] |
§ 46.8.365 - Legge 5 marzo 1973, n. 29. [1]
Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di prima classe della Marina ed a maresciallo di prima classe dell'Aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A ed A-bis, numeri 1 e 3 della tabella E) annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
(G.U. 20 marzo 1973, n. 72)
I militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa alla
La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che sono iscritti nel ruolo d'onore con grado inferiore a quello di maresciallo maggiore o capo di prima classe o maresciallo di prima classe.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del