§ 46.8.355 - Legge 25 maggio 1970, n. 363.
Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente della aeronautica militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:25/05/1970
Numero:363


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 1, 2 e 3 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare, approvate con regio [...]
Art. 2.      I sottufficiali appartenenti alle diverse categorie del ruolo servizi, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici, sono iscritti nell'unico ruolo degli [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      L'organico dei sergenti maggiori del ruolo specialisti, stabilito dal precedente art. 3, sarà raggiunto come segue
Art. 5.      I posti recati dall'art. 3 in aumento delle dotazioni organiche dei gradi di maresciallo sono destinati all'assorbimento dei soprannumeri esistenti in detti gradi alla [...]
Art. 6.      Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'aeronautica militare, di cui alla tabella A annessa alla legge 18 [...]
Art. 7.      Salvo quanto disposto dall'art. 6, la presente legge ha effetto dal 1° luglio 1970
Art. 8.      La forza organica dei sergenti dell'aeronautica militare, fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970, è ridotta di 1.350 [...]
Art. 9.      Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per [...]


§ 46.8.355 - Legge 25 maggio 1970, n. 363. [1]

Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente della aeronautica militare.

(G.U. 19 giugno 1970, n. 152)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 1, 2 e 3 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo (Omissis).

 

          Art. 2.

     I sottufficiali appartenenti alle diverse categorie del ruolo servizi, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici, sono iscritti nell'unico ruolo degli specialisti, conservando la propia anzianità assoluta.

     Per i sottufficiali aventi medesima anzianità assoluta, l'iscrizione nel ruolo unico avviene per aliquote successive di cinquanta unità, composte di elementi delle diverse categorie in ragione proporzionale al numero complessivo di essi, arrotondando per eccesso le frazioni di unità sino al completamento dell'aliquota.

     In ciascuna delle aliquote di cui al comma precedente, l'ordine di precedenza è determinato con l'osservanza delle norme previste dal terzo comma dell'art. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

 

          Art. 3. [2]

     L'art. 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'organico dei sergenti maggiori del ruolo specialisti, stabilito dal precedente art. 3, sarà raggiunto come segue:

     10.000 unità dal 1° luglio 1970;

     11.000 unità dal 1° gennaio 1971;

     11.830 dal 1° gennaio 1972.

 

          Art. 5.

     I posti recati dall'art. 3 in aumento delle dotazioni organiche dei gradi di maresciallo sono destinati all'assorbimento dei soprannumeri esistenti in detti gradi alla data del 1° luglio 1970.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono considerati posti in aumento quelli risultanti dal raffronto dell'organico di cui all'art. 3 della presente legge con quello in vigore al 30 giugno 1970, nella ripartizione disposta ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, con la riunione in un unico contingente dei posti previsti per i ruoli servizi, specialisti e assistenti tecnici.

     I soprannumeri nel grado di maresciallo di seconda classe che non fosse possibile assorbire in base al precedente comma primo sono eliminati effettuando altrettante promozioni in soprannumero al grado di maresciallo di prima classe. Tali promozioni si conferiscono per metà nel primo anno di applicazione della legge e, per l'altra metà, nell'anno successivo.

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     L'art. 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è abrogato.

 

          Art. 6.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'aeronautica militare, di cui alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, quale risulta modificata con legge 30 marzo 1965, n. 331, è elevato ad anni 53, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il suddetto disposto si applica anche nei confronti dei sottufficiali piloti che, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto il cinquantatreesimo anno di età.

     I sottufficiali che raggiungano il 51° anno di età nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge possono chiedere che nei loro confronti sia applicato il predetto limite di età.

 

          Art. 7.

     Salvo quanto disposto dall'art. 6, la presente legge ha effetto dal 1° luglio 1970.

 

          Art. 8.

     La forza organica dei sergenti dell'aeronautica militare, fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970, è ridotta di 1.350 unità.

 

          Art. 9.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoindicati:

     esercizio finanziario 1970, milioni 235;

     esercizio finanziario 1971, milioni 885;

     esercizio finanziario 1972, milioni 1.130.

     Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1970 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, stabilito dal presente articolo è modificato dall’art. 1 della L. 18 gennaio 1977, n. 9.

[3]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 18 gennaio 1977, n. 9.

[4]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 18 gennaio 1977, n. 9.