§ 46.8.34F - Legge 13 ottobre 1969, n. 744.
Modifica dell'art. 29 della legge 1 marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:13/10/1969
Numero:744


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito, istituita con la legge 1° marzo 1965, n. 121, è attribuita l'indennità mensile di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710.
Art. 3.      All'onere annuo di lire 125.000, derivante dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 1515 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 46.8.34F - Legge 13 ottobre 1969, n. 744. [1]

Modifica dell'art. 29 della legge 1 marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito.

(G.U. 6 novembre 1969, n. 281)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'art. 7 della presente legge, è ridotto a 4 anni".

 

          Art. 2.

     All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito, istituita con la legge 1° marzo 1965, n. 121, è attribuita l'indennità mensile di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710.

 

          Art. 3.

     All'onere annuo di lire 125.000, derivante dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 1515 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.