Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 14/03/1968 |
Numero: | 272 |
Sommario |
Art. 1. Fermi restando i soprannumeri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei gradi di maresciallo di prima, di seconda e di terza classe e le modalità [...] |
Art. 2. All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 991 milioni, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2302 [...] |
§ 46.8.345 - Legge 14 marzo 1968, n. 272. [1]
Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'aeronautica militare.
(G.U. 3 aprile 1968, n. 87)
Fermi restando i soprannumeri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei gradi di maresciallo di prima, di seconda e di terza classe e le modalità del loro riassorbimento, per gli anni 1968, 1969 e 1970 e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sono consentite promozioni al grado di maresciallo di prima classe in numero di 650 unità annue in aggiunta alle promozioni derivanti dalle normali vacanze organiche. Per i predetti anni possono essere valutati per la promozione al grado di sergente maggiore i sergenti che abbiano compiuto 10 anni di servizio dalla data di arruolamento.
In corrispondenza dei soprannumeri nel grado di maresciallo di prima classe, derivanti dall'applicazione della presente legge, restano vacanti altrettanti posti di sergente in ferma volontaria o in rafferma rispetto all'organico annualmente determinato dalla legge di bilancio.
All'assorbimento del soprannumero verificatosi nel grado di maresciallo di prima classe, in applicazione della presente legge, si provvede a norma dell'art. 28 della
All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 991 milioni, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1968 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del