§ 46.8.322 - Legge 18 novembre 1964, n. 1250.
Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/11/1964
Numero:1250


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1964, valutabile in annue lire 68.000.000, si provvederà mediante riduzione [...]


§ 46.8.322 - Legge 18 novembre 1964, n. 1250. [1]

Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

(G.U. 4 dicembre 1964, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, a ciascun figlio minore del dipendente militare o civile dello Stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, è concesso un indennizzo integrativo fino alla concorrenza della somma di lire 5.200.000.

     L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1964, valutabile in annue lire 68.000.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.