§ 46.8.311 - Legge 21 febbraio 1963, n. 252.
Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:21/02/1963
Numero:252


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      La facoltà prevista dal precedente articolo è subordinata al preventivo nulla-osta del comandante militare territoriale o del comandante del dipartimento marittimo o del [...]
Art. 3.      Per gli ufficiali in servizio permanente il periodo di dieci anni previsto dall'art. 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio [...]


§ 46.8.311 - Legge 21 febbraio 1963, n. 252.

Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento.

(G.U. 22 marzo 1963, n. 78)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennità di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammontare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.

     A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

     Detto contributo è rimborsabile d'ufficio, all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

 

          Art. 2.

     La facoltà prevista dal precedente articolo è subordinata al preventivo nulla-osta del comandante militare territoriale o del comandante del dipartimento marittimo o del comandante di regione aerea, dal quale l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego o di residenza. Se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra forza armata, il nulla-osta è rilasciato dal Ministero.

 

          Art. 3.

     Per gli ufficiali in servizio permanente il periodo di dieci anni previsto dall'art. 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.

     L'ammontare del prestito non può essere superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti all'atto della presentazione della domanda.