§ 46.8.302 - Legge 27 settembre 1962, n. 1419.
Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/09/1962
Numero:1419


Sommario
Art. 1.      L'ufficiale a disposizione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, nel periodo dal 1° gennaio 1960 alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre [...]
Art. 2.      All'onere annuo presunto di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli [...]


§ 46.8.302 - Legge 27 settembre 1962, n. 1419. [1]

Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 8 ottobre 1962, n. 253)

 

 

     Art. 1.

     L'ufficiale a disposizione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, nel periodo dal 1° gennaio 1960 alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, sia stato raggiunto dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente senza poter conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado più anziano, è promosso sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età ove l'ostacolo alla promozione sia stato successivamente rimosso per il trasferimento a disposizione di detto pari grado più anziano in applicazione della norma di cui all'art. 17 della predetta legge n. 1189.

     Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del citato art. 17 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere il collocamento a disposizione prevista dallo stesso articolo, possono esercitare tale facoltà fino al 31 dicembre 1962.

     Il collocamento a disposizione è in tal caso disposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     All'onere annuo presunto di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.