Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 22/06/1960 |
Numero: | 1099 |
Sommario |
Art. unico. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente, previsto dall'art. 1 della legge [...] |
§ 46.8.276 - D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1099. [1]
Norme per l'esecuzione dell'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 15 ottobre 1960, n. 253)
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente, previsto dall'art. 1 della
Agli ufficiali dell'Esercito:
entro il 30 giugno 1960, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1941 ed il 4 aprile 1954;
entro il 5 aprile 1962, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 5 aprile 1954 ed il 4 aprile 1958.
Agli ufficiali della Marina:
entro il 30 giugno 1960, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1951 ed il 30 giugno 1954;
entro il 30 giugno 1961, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1954 ed il 30 giugno 1956;
entro il 5 aprile 1962, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1956 ed il 4 aprile 1958.
Agli ufficiali dell'Aeronautica:
entro il 30 giugno 1960, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1947 ed il 31 dicembre 1955.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del