Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 19/10/1959 |
Numero: | 946 |
Sommario |
Art. 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto reclutati mediante pubblico [...] |
Art. 2. Il periodo minimo di imbarco per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di Commissariato militare [...] |
Art. 3. L'onere annuo di lire 1.400.000 derivante dalla presente legge graverà per lire 722.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire [...] |
§ 46.8.271 - Legge 19 ottobre 1959, n. 946. [1]
Modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.
(G.U. 18 novembre 1959, n. 278)
Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto reclutati mediante pubblico concorso tra laureati sono nominati direttamente al grado di tenente e con tale grado seguono il corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed il tirocinio pratico previsti dalle norme in vigore.
Il periodo minimo di imbarco per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di Commissariato militare marittimo è di diciotto mesi.
L'onere annuo di lire 1.400.000 derivante dalla presente legge graverà per lire 722.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 678.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
Nell'esercizio finanziario 1959-60 alla copertura di detto onere sarà provveduto mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 159 e n. 59 rispettivamente degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del