Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 30/07/1959 |
Numero: | 699 |
Sommario |
Art. 1. I giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, contraggono, in luogo della [...] |
Art. 2. Le ferme di anni cinque e di anni quattro previste dall'articolo precedente decorrono rispettivamente, dall'inizio del secondo e del terzo anno della ferma sessennale [...] |
Art. 3. Per i giovani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati arruolati con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. [...] |
§ 46.8.270 - Legge 30 luglio 1959, n. 699.
Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121.
(G.U. 8 settembre 1959, n. 215)
I giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal
I giovani provenienti dalle scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto "Scilla", ora Istituto professionale per le attività marinare con aggregata scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo marinaro di Venezia, arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dalla
Le ferme di anni cinque e di anni quattro previste dall'articolo precedente decorrono rispettivamente, dall'inizio del secondo e del terzo anno della ferma sessennale contratta dai volontari dei corsi ordinari ai quali i giovani arruolati con le citate facilitazioni sono aggregati in sede di esami.
Per i giovani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati arruolati con le facilitazioni previste dal