§ 46.8.25e - Legge 3 aprile 1958, n. 473.
Modifica degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione dalla indennità fissa di volo agli ufficiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/04/1958
Numero:473


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato e ruolo amministrazione, ed agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante una corrispondente riduzione [...]


§ 46.8.25e - Legge 3 aprile 1958, n. 473. [1]

Modifica degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione dalla indennità fissa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica militare.

(G.U. 12 maggio 1958, n. 114).

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato e ruolo amministrazione, ed agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, che non percepiscono l'indennità di volo ad altro titolo, è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennità di volo nella misura di lire 5000 mensili.

     Per avere diritto a tale indennità i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero della difesa-Aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto.

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante una corrispondente riduzione del capitolo 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.