§ 46.8.253 - Legge 18 febbraio 1958, n. 112.
Estensione dell'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/02/1958
Numero:112


Sommario
Art. 1.      L'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e sino a 65 anni, anche ai sottufficiali che si [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere di lire 12.470.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 11.000.000 a carico degli [...]


§ 46.8.253 - Legge 18 febbraio 1958, n. 112. [1]

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio e per infermità dipendente da causa di servizio.

(G.U. 10 marzo 1958, n. 60)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e sino a 65 anni, anche ai sottufficiali che si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 84 della suddetta legge fra il 1° gennaio 1954 e la data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere di lire 12.470.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 11.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e per lire 1.470.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 18 del predetto stato di previsione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.