Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 01/11/1957 |
Numero: | 1140 |
Sommario |
Art. 1. Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare dell'Esercito, della Marina, [...] |
Art. 2. All'onere annuo presunto di complessive lire 182.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 39.400.000 con i [...] |
§ 46.8.250 - Legge 1 novembre 1957, n. 1140. [1]
Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati.
(G.U. 9 dicembre 1957, n. 304)
Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per i rispettivi dipendenti.
Per il personale civile delle Amministrazioni sopra indicate si applica l'art. 68 del testo unico approvato con
Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.
All'onere annuo presunto di complessive lire 182.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 39.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 191 (lire 12.000.000), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e nel capitolo n. 93 (lire 27.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 143.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli numeri 167 (lire 135.000.000) e 185 (lire 8.000.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1, comma 220, della