Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 04/04/1957 |
Numero: | 229 |
Sommario |
Art. 1. Nei casi in cui le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico spettante ai sensi del decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. [...] |
Art. 2. L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, non è [...] |
Art. 3. La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi dal 1° luglio 1955 |
Art. 4. Alla copertura dell'onere di lire 160 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 sarà provveduto a carico del capitolo n. 183 dello stato [...] |
§ 46.8.247 - Legge 4 aprile 1957, n. 229. [1]
Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico.
(G.U. 26 aprile 1957, n. 107)
Nei casi in cui le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico spettante ai sensi del
L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al
La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi dal 1° luglio 1955.
Alla copertura dell'onere di lire 160 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 sarà provveduto a carico del capitolo n. 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del