Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 14/06/1956 |
Numero: | 610 |
Sommario |
Art. 1. Le norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sono estese agli ufficiali già appartenenti al ruolo speciale di complemento di cui alla [...] |
Art. 2. All'onere annuo di lire 800.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 13 dello stato di previsione della [...] |
§ 46.8.242 - Legge 14 giugno 1956, n. 610. [1]
Estensione delle norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, agli ufficiali provenienti dal ruolo speciale di complemento del Corpo di stato maggiore e del genio navale trasferiti nel servizio permanente effettivo per meriti di guerra o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi della marina militare.
(G.U. 6 luglio 1956, n. 166)
Le norme contenute negli articoli 27 e 28 della
All'onere annuo di lire 800.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del