§ 46.8.224 - Legge 10 aprile 1954, n. 114.
Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/04/1954
Numero:114


Sommario
Art. 1.      Per gli ufficiali inferiori già in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 dei decreti [...]
Art. 2.      Gli ufficiali inferiori dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'articolo precedente, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli [...]
Art. 3.      I sottufficiali dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'art. 1, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli articoli 5 [...]
Art. 4.      Agli effetti della determinazione degli assegni mensili previsti dalle lettere b) degli articoli 2 e 3 lo stipendio e la paga si considerano nella misura vigente alla [...]
Art. 5.      I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 6.      Al maggior onere di complessive lire 362 milioni annue derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione degli [...]


§ 46.8.224 - Legge 10 aprile 1954, n. 114. [1]

Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace.

(G.U. 29 aprile 1954, n. 98, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Per gli ufficiali inferiori già in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere b) dei predetti articoli è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei citati decreti legislativi.

     Analogamente, per i sottufficiali già in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere b) dei numeri 2) dei predetti articoli è considerato utile ai fini del raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli stessi articoli.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali inferiori dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'articolo precedente, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ausiliaria e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo:

     a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per età in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

     b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere per un periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età del grado con cui lasciarono il servizio permanente effettivo, ai quattro quinti di quello inerente a tale grado a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di carovita. A tal fine si applicano i limiti di età vigenti per i vari gradi e ruoli alla data in cui gli ufficiali cessarono dal servizio permanente effettivo, salvo per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, per i quali si applicano i limiti di età vigenti alla predetta data per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

 

          Art. 3.

     I sottufficiali dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'art. 1, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di riposo e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio:

     a) alla pensione considerando come se avessero compiuto 20 anni di servizio effettivo;

     b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere fino al 58° anno di età per gli aiutanti di battaglia, marescialli o capi, o per un periodo di 14 anni, ma comunque non oltre il 58° anno di età, per i sergenti maggiori e secondi capi, ai quattro quinti del trattamento inerente al grado rivestito dai sottufficiali all'atto della cessazione dal servizio a titolo di stipendio o paga, indennità militare e indennità di carovita.

 

          Art. 4.

     Agli effetti della determinazione degli assegni mensili previsti dalle lettere b) degli articoli 2 e 3 lo stipendio e la paga si considerano nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'indennità militare e l'indennità di carovita si tiene conto delle variazioni dei nuclei familiari e per la seconda anche delle variazioni dipendenti dal costo della vita.

     Delle variazioni dei nuclei familiari si tiene conto, per l'indennità militare, anche agli effetti della determinazione dell'assegno mensile spettante agli altri personali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404.

 

          Art. 5.

     I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sul trattamento di pensione di cui alle lettere a) dei precedenti articoli 2 e 3 va recuperata l'indennità una volta tanto in luogo di pensione percepita dagli interessati all'atto della cessazione dal servizio.

 

          Art. 6.

     Al maggior onere di complessive lire 362 milioni annue derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 154 (lire 55 milioni) e n. 245 (lire 307 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.