§ 46.8.217 - Legge 18 dicembre 1952, n. 3099.
Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/12/1952
Numero:3099


Sommario
Art. 1.      Le misure dei premi di allenamento e addestramento stabilite dall'art. 28 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, [...]
Art. 2.      Le misure dei compensi per istruttori di pilotaggio previste dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale [...]
Art. 3.      Le misure dei compensi di collaudo previste dai numeri 6, 6-bis, 12 e 12-bis della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare [...]
Art. 4.      Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 16.250.000 si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, mediante [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° aprile 1951


§ 46.8.217 - Legge 18 dicembre 1952, n. 3099. [1]

Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare.

(G.U. 16 gennaio 1953, n. 12)

 

 

     Art. 1.

     Le misure dei premi di allenamento e addestramento stabilite dall'art. 28 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, sono elevate da lire 800 a lire 20.000, da lire 500 a lire 10.000 e da lire 250 a lire 5000.

 

          Art. 2.

     Le misure dei compensi per istruttori di pilotaggio previste dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, sono elevate da lire 6 a lire 160 e da lire 8 a lire 235.

 

          Art. 3.

     Le misure dei compensi di collaudo previste dai numeri 6, 6-bis, 12 e 12-bis della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni, sono elevate da lire 50 a lire 5000 e da lire 100 a lire 10.000.

 

          Art. 4.

     Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 16.250.000 si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° aprile 1951.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.