Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 18/12/1952 |
Numero: | 3099 |
Sommario |
Art. 1. Le misure dei premi di allenamento e addestramento stabilite dall'art. 28 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, [...] |
Art. 2. Le misure dei compensi per istruttori di pilotaggio previste dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale [...] |
Art. 3. Le misure dei compensi di collaudo previste dai numeri 6, 6-bis, 12 e 12-bis della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare [...] |
Art. 4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 16.250.000 si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, mediante [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° aprile 1951 |
§ 46.8.217 - Legge 18 dicembre 1952, n. 3099. [1]
Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare.
(G.U. 16 gennaio 1953, n. 12)
Le misure dei premi di allenamento e addestramento stabilite dall'art. 28 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio
Le misure dei compensi per istruttori di pilotaggio previste dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio
Le misure dei compensi di collaudo previste dai numeri 6, 6-bis, 12 e 12-bis della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 16.250.000 si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° aprile 1951.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del