Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 17/05/1952 |
Numero: | 636 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, è ratificato |
Art. 2. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto di cui all'art. 1, sono estese, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai primi [...] |
Art. 3. Alla copertura della maggiore spesa di lire 5.225.000 derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio 1951 - 52 sarà fatto fronte mediante una corrispondente [...] |
§ 46.8.20c - Legge 17 maggio 1952, n. 636.
Ratifica del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n.354, concernente provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, ed estensione delle norme in esso contenute ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio.
(G.U. 20 giugno 1952, n. 141).
Il
Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto di cui all'art. 1, sono estese, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo.
Alla copertura della maggiore spesa di lire 5.225.000 derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio 1951 - 52 sarà fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.