Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 13/06/1952 |
Numero: | 698 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. La spesa complessiva di 3.000.000 annue derivante dalla presente legge verrà fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento del capitolo 35 dello [...] |
§ 46.8.209 - Legge 13 giugno 1952, n. 698. [1]
Concessione di un contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata.
(G.U. 13 giugno 1952, n. 154)
La spesa complessiva di 3.000.000 annue derivante dalla presente legge verrà fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per i successivi esercizi finanziari.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della