§ 46.8.208 - Legge 27 maggio 1952, n. 648.
Aumento delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/05/1952
Numero:648


Sommario
Art. 1.      Le tabelle A e B per la determinazione delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi del personale militare e civile dello Stato, annesse alla legge [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1951
Art. 3.      Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 91.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà fatto fronte mediante [...]


§ 46.8.208 - Legge 27 maggio 1952, n. 648. [1]

Aumento delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

(G.U. 24 giugno 1952, n. 144)

 

 

     Art. 1.

     Le tabelle A e B per la determinazione delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi del personale militare e civile dello Stato, annesse alla legge 10 gennaio 1929, n. 59, e sostituite dalla legge 4 giugno 1936, n. 1129, e dalla legge 23 ottobre 1948, n. 1413, sono sostituite dalle allegate tabelle A e B.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1951.

 

          Art. 3.

     Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 91.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A

     Personale militare

     (Allegato omesso)

 

     Tabella B

     Personale civile

     (Allegato omesso)


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.