Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 09/01/1951 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è ratificato con la seguente modificazione |
Art. 2. I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del [...] |
§ 46.8.19a - Legge 9 gennaio 1951, n. 7.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
(G.U. 19 gennaio 1951, n. 15).
Il
"Art. 2. - E' soppresso".
I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso art. 2 del