§ 46.8.193 - Legge 5 luglio 1951, n. 626.
Norme per le promozioni e i trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/07/1951
Numero:626


Sommario
Art. 1.      L'ufficiale della Marina militare promosso per merito di guerra è iscritto, nel proprio ruolo, immediatamente dopo i pari grado dello stesso Corpo promossi con anzianità [...]
Art. 2.      I trasferimenti dai ruoli del complemento o della riserva nei ruoli del servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 10 giugno 1940


§ 46.8.193 - Legge 5 luglio 1951, n. 626. [1]

Norme per le promozioni e i trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare.

(G.U. 13 agosto 1951, n. 184)

 

 

     Art. 1.

     L'ufficiale della Marina militare promosso per merito di guerra è iscritto, nel proprio ruolo, immediatamente dopo i pari grado dello stesso Corpo promossi con anzianità assoluta anteriore alla data del fatto d'arme che originò la promozione per merito di guerra, o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra, alla data dell'ultimo fatto d'arme. Nel caso in cui vengano promossi per merito di guerra con uguale anzianità assoluta più ufficiali di uguale Corpo e grado, l'anzianità relativa tra i medesimi è determinata in base all'età, e, a parità di età, raffrontando le anzianità possedute nei, gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

     Qualora per la posizione in ruolo dei pari grado aventi maggiore anzianità assoluta, il posto da attribuire all'ufficiale promosso per merito di guerra non possa essere determinato ai sensi del precedente comma, l'anzianità relativa dell'ufficiale suddetto è stabilita dal Ministro per la difesa, sentita la competente Commissione di avanzamento.

 

          Art. 2.

     I trasferimenti dai ruoli del complemento o della riserva nei ruoli del servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, decorrono, agli effetti amministrativi, dalla data del decreto e agli effetti giuridici dalla data del fatto d'arme che determinò la proposta, o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme ovvero dalla data della proposta o comunque da data non posteriore alla cessazione della attività bellica dell'ufficiale.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 10 giugno 1940.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.