§ 46.8.184 - Legge 30 luglio 1950, n. 738.
Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/07/1950
Numero:738


Sommario
Art. 1.      Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto [...]
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      Per gli effetti di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere presunto di lire 135 milioni risultante dalla presente [...]


§ 46.8.184 - Legge 30 luglio 1950, n. 738.

Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490.

(G.U. 21 settembre 1950, n. 217)

 

 

     Art. 1.

     Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, anteriormente al 1° giugno 1947, nonchè nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, l'assegno mensile previsto dall'art. 5, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè dagli articoli 4, lettera c) e 5 lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, è riliquidato, con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio.

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Per gli effetti di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere presunto di lire 135 milioni risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.