Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 28/07/1950 |
Numero: | 540 |
Sommario |
Art. 1. Il Governo è delegato a provvedere, con effetto dal 1° luglio 1949, ed entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei criteri, [...] |
Art. 2. Dalla soppressione della razione viveri verranno esclusi i militari di truppa dell'Esercito - eccettuati quelli dell'Arma dei carabinieri - della Marina e [...] |
Art. 3. In conseguenza della soppressione della razione viveri di cui al precedente art. 1 e con effetto dalla data in esso indicata cessano le limitazioni per la corresponsione [...] |
Art. 4. I mezzi di copertura della maggiore spesa prevista nell'articolo precedente saranno indicati nella legge delegata |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 46.8.182 - Legge 28 luglio 1950, n. 540. [1]
Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio, nonchè la revisione del trattamento economico accessorio.
(G.U. 1 agosto 1950, n. 174)
Il Governo è delegato a provvedere, con effetto dal 1° luglio 1949, ed entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei criteri, principii e limiti indicati negli articoli successivi, alla soppressione della razione viveri in natura, in contanti od a sistema misto, comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone della quale fruisce individualmente il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè dei Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate.
Dalla soppressione della razione viveri verranno esclusi i militari di truppa dell'Esercito - eccettuati quelli dell'Arma dei carabinieri - della Marina e dell'Aeronautica, nonchè gli allievi carabinieri e gli allievi degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate. Saranno conservate e disciplinate le attuali mense obbligatorie di servizio, per la partecipazione delle categorie di personale militare e civile che vi hanno diritto a norma delle leggi in vigore e verrà regolata la istituzione di nuove mense obbligatorie di servizio.
In conseguenza della soppressione della razione viveri di cui al precedente art. 1 e con effetto dalla data in esso indicata cessano le limitazioni per la corresponsione della indennità di carovita, del premio di presenza e della indennità di caropane, previste, rispettivamente, dall'art. 2 del
Nei limiti della spesa attualmente stanziata nel bilancio dello Stato per la corresponsione della razione viveri individuale e di un maggiore onere di lire milleottocento milioni annui sarà provveduto, a decorrere dal 1° luglio 1949, a una revisione del trattamento economico accessorio attualmente fruito dagli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè dagli appartenenti con qualsiasi grado, esclusi gli allievi, all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e agli altri Corpi militarmente organizzati che fanno parte delle Forze armate.
I mezzi di copertura della maggiore spesa prevista nell'articolo precedente saranno indicati nella legge delegata.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del