§ 46.8.182 - Legge 28 luglio 1950, n. 540.
Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/07/1950
Numero:540


Sommario
Art. 1.      Il Governo è delegato a provvedere, con effetto dal 1° luglio 1949, ed entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei criteri, [...]
Art. 2.      Dalla soppressione della razione viveri verranno esclusi i militari di truppa dell'Esercito - eccettuati quelli dell'Arma dei carabinieri - della Marina e [...]
Art. 3.      In conseguenza della soppressione della razione viveri di cui al precedente art. 1 e con effetto dalla data in esso indicata cessano le limitazioni per la corresponsione [...]
Art. 4.      I mezzi di copertura della maggiore spesa prevista nell'articolo precedente saranno indicati nella legge delegata
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 46.8.182 - Legge 28 luglio 1950, n. 540. [1]

Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio, nonchè la revisione del trattamento economico accessorio.

(G.U. 1 agosto 1950, n. 174)

 

 

     Art. 1.

     Il Governo è delegato a provvedere, con effetto dal 1° luglio 1949, ed entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei criteri, principii e limiti indicati negli articoli successivi, alla soppressione della razione viveri in natura, in contanti od a sistema misto, comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone della quale fruisce individualmente il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè dei Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate.

 

          Art. 2.

     Dalla soppressione della razione viveri verranno esclusi i militari di truppa dell'Esercito - eccettuati quelli dell'Arma dei carabinieri - della Marina e dell'Aeronautica, nonchè gli allievi carabinieri e gli allievi degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate. Saranno conservate e disciplinate le attuali mense obbligatorie di servizio, per la partecipazione delle categorie di personale militare e civile che vi hanno diritto a norma delle leggi in vigore e verrà regolata la istituzione di nuove mense obbligatorie di servizio.

 

          Art. 3.

     In conseguenza della soppressione della razione viveri di cui al precedente art. 1 e con effetto dalla data in esso indicata cessano le limitazioni per la corresponsione della indennità di carovita, del premio di presenza e della indennità di caropane, previste, rispettivamente, dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 10 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433.

     Nei limiti della spesa attualmente stanziata nel bilancio dello Stato per la corresponsione della razione viveri individuale e di un maggiore onere di lire milleottocento milioni annui sarà provveduto, a decorrere dal 1° luglio 1949, a una revisione del trattamento economico accessorio attualmente fruito dagli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè dagli appartenenti con qualsiasi grado, esclusi gli allievi, all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e agli altri Corpi militarmente organizzati che fanno parte delle Forze armate.

 

          Art. 4.

     I mezzi di copertura della maggiore spesa prevista nell'articolo precedente saranno indicati nella legge delegata.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.