Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 09/11/1947 |
Numero: | 1579 |
Sommario |
Art. 1. I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 dell'art. 4 del [...] |
Art. 2. Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946 |
§ 46.8.135 - D.Lgs.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1579 [1].
Aumento dei soprassoldi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina.
(G.U. 23 gennaio 1948, n. 18)
I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, sono portati alle seguenti misure:
a) soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa:
effettivi L. 7,50
aggregati L. 5,25 [2].
b) per i militari di truppa (ogni qualvolta sono comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna) L. 2,40.
Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.
[1] Ratificato dalla
[2] Il sopprassoldo di cui alla presente lettera è soppresso per effetto dell’art. 5 della