§ 46.8.134 - D.Lgs.C.P.S. 19 ottobre 1947, n. 1595 .
Esclusione definitiva dall'avanzamento a scelta assoluta degli ufficiali dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:19/10/1947
Numero:1595


Sommario
Art. 1.      All'art. 45 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, quale risulta modificato dall'art. 12 [...]
Art. 2.      Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi, nei ruoli e gradi degli ufficiali dell'Aeronautica, in seguito all'applicazione [...]


§ 46.8.134 - D.Lgs.C.P.S. 19 ottobre 1947, n. 1595 [1].

Esclusione definitiva dall'avanzamento a scelta assoluta degli ufficiali dell'Aeronautica.

(G.U. 27 gennaio 1948, n. 21)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 45 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 13 agosto 1940, n. 1185, è aggiunto, dopo il primo, il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 2.

     Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi, nei ruoli e gradi degli ufficiali dell'Aeronautica, in seguito all'applicazione del presente decreto, non saranno ricoperte con promozioni dei gradi inferiori.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal 1° gennaio 1947.

 


[1]  Ratificato dalla legge 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.