Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 10/07/1947 |
Numero: | 697 |
Sommario |
Art. unico. Agli ufficiali delle varie armi e servizi dell'Esercito impiegati nell'Arma dei carabinieri e compresi nei relativi organici, è corrisposta l'indennità di alloggio [...] |
§ 46.8.121 - D.Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 697 [1].
Corresponsione dell'indennità di alloggio agli ufficiali delle varie armi e servizi dell'Esercito impiegati nell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 4 agosto 1947, n. 176)
Agli ufficiali delle varie armi e servizi dell'Esercito impiegati nell'Arma dei carabinieri e compresi nei relativi organici, è corrisposta l'indennità di alloggio dovuta ai pari grado dell'Arma stessa.
Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dall'art. unico della