§ 46.8.119 - D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 500 .
Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:13/05/1947
Numero:500


Sommario
Art. 1.      Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di [...]
Art. 2.      Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere disposti su domanda degli interessati o d'autorità. Di autorità saranno di massima collocati prima a [...]
Art. 3.      I sottufficiali, ai fini della cessazione dal servizio di autorità sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere in modo distinto l'ulteriore [...]
Art. 4.      I sottufficiali, che cessano dal servizio d'autorità in applicazione del presente decreto, possono essere d'ufficio immessi nell'impiego civile di gruppo C, anche presso [...]
Art. 5.      Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi [...]
Art. 6.      I sergenti maggiori in carriera continuativa dell'Esercito, ed i secondi capi in carriera continuativa della Marina, che cessano dal servizio e non sono [...]
Art. 7.      Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nel n. 1, lettera c) degli articoli 5 e 6, il limite di età è fissato in anni 55 senza distinzione di grado e di [...]
Art. 8.      Nel caso di immissione nell'impiego civile effettuato ai sensi dell'art. 4 o comunque di reimpiego in posti di ruolo o non di ruolo presso le Amministrazioni dello [...]
Art. 9. a
Art. 10.      Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi nei vari gradi dei sergenti maggiori, dei marescialli e degli aiutanti di [...]
Art. 11.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano
Art. 12.      Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sottufficiali prigionieri di guerra od internati man mano che rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la [...]


§ 46.8.119 - D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 500 [1].

Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina in carriera continuativa.

(G.U. 25 giugno 1947, n. 142)

 

 

     Art. 1.

     Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, è data facoltà al Ministro per la difesa di collocare a riposo o dispensare dal servizio i sottufficiali dei predetti gradi in carriera continuativa, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun grado, arma, corpo, servizio o categoria, con decreto del Capo provvisorio dello Stato, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per le finanze e il tesoro.

 

          Art. 2.

     Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere disposti su domanda degli interessati o d'autorità. Di autorità saranno di massima collocati prima a riposo o dispensati dal servizio coloro che, pur essendo stati discriminati per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, hanno dato nella circostanza palese prova di difetto di qualità militari e di carattere [2].

     Le domande dovranno pervenire al Ministero della difesa (Esercito o Marina) entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine decorre per i prigionieri di guerra e gli internati dalla data del rientro in Patria.

 

          Art. 3.

     I sottufficiali, ai fini della cessazione dal servizio di autorità sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere in modo distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo distinto l'ulteriore servizio.

     Detta valutazione è effettuata dalle Commissioni sulla scorta dei documenti caratteristici e matricolari dei sottufficiali quali risultano allo stato degli atti, nonchè delle informazioni o rapporti che le Commissioni stesse riterranno di chiedere.

     Il giudizio di primo grado è devoluto:

     a) per l'Esercito, a Commissioni istituite presso i Comandi militari territoriali e, per i sottufficiali dei carabinieri, presso il Comando generale dell'Arma, e formate da un colonnello, presidente, da un tenente colonnello o maggiore e da un capitano, membri designati rispettivamente dai Comandi suddetti;

     b) per la Marina, alle competenti Commissioni di avanzamento.

     Per l'Esercito il giudizio di secondo grado è devoluto ad una Commissione centrale presso il Ministero della difesa (Esercito) composta di un generale, presidente, di un colonnello e di un tenente colonnello o maggiore, membri. Quando la Commissione centrale esamina i sottufficiali dei carabinieri uno dei membri deve appartenere all'Arma dei carabinieri.

     Il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la difesa.

 

          Art. 4.

     I sottufficiali, che cessano dal servizio d'autorità in applicazione del presente decreto, possono essere d'ufficio immessi nell'impiego civile di gruppo C, anche presso le altre Amministrazioni dello Stato, d'intesa con le medesime, sempre che il reimpiego avvenga contemporaneamente al congedamento.

     I sottufficiali che, in applicazione del presente decreto, cessano dal servizio a domanda, e quelli che cessano dal servizio di autorità, ma che non sono contemporaneamente reimpiegati come civili, possono concorrere all'impiego civile nelle pubbliche amministrazioni a prescindere dai limiti di età.

 

          Art. 5.

     Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi negli impieghi civili in base al presente decreto, sono:

     1) collocati a riposo con diritto:

     a) al trattamento di quiescenza loro spettante in base alle vigenti disposizioni. Il sottufficiale che ha almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, liquida la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

     b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

     c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b), faccia corrispondere per un periodo fino al raggiungimento del limite di età di cui al successivo art. 7, e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità di caro-vita, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quindi di quello innanzi specificato.

     A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della cessazione dal servizio, mentre per l'indennità di caro-vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita;

     2) dispensati dal servizio, se contino meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di quindici anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, con diritto:

     a) ad una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

     b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni pari al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità di caro-vita all'atto della dispensa dal servizio.

     A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio mentre per l'indennità di caro-vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

 

          Art. 6.

     I sergenti maggiori in carriera continuativa dell'Esercito, ed i secondi capi in carriera continuativa della Marina, che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi negli impieghi civili, in applicazione del presente decreto sono:

     1) collocati a riposo, con diritto:

     a) al trattamento di quiescenza loro spettante in base alle vigenti disposizioni. Il sottufficiale che ha almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, liquida la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

     b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

     c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b), faccia corrispondere il trattamento stesso per un periodo di due anni a quello loro spettante a titolo di paga, indennità militare ed indennità caro-vita, e per un successivo periodo di quattordici anni, ma comunque non oltre tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, di cui al successivo art. 7, ai quattro quinti di quello innanzi specificato.

     A tale fine la paga e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento a riposo, mentre per l'indennità di caro-vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita;

     2) dispensati dal servizio, se contino meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero, più di quindici anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, con diritto:

     a) ad una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi di una annualità di paga, quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

     b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni pari al trattamento loro spettante a titolo di paga, indennità militare ed indennità di caro-vita all'atto della dispensa dal servizio.

     A tal fine la paga e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennità di caro-vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

 

          Art. 7.

     Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nel n. 1, lettera c) degli articoli 5 e 6, il limite di età è fissato in anni 55 senza distinzione di grado e di categoria.

 

          Art. 8.

     Nel caso di immissione nell'impiego civile effettuato ai sensi dell'art. 4 o comunque di reimpiego in posti di ruolo o non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, sarà escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla occupazione con l'assegno mensile di cui all'art. 5, n. 1, lettera c) e n. 2, lettera b) e dell'art. 6, n. 1, lettera c) e n. 2, lettera b) del presente decreto.

     Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni che vietano il cumulo degli assegni di attività con la pensione.

 

          Art. 9.

     Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli dell'Esercito ed i capi di 1a, 2a e 3a classe della Marina, in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, che cessano dal servizio in applicazione del presente decreto, hanno diritto, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di collocamento in aspettativa per le infermità stesse, di optare per il trattamento economico che sarebbe loro spettato, se fossero rimasti nella posizione di aspettativa per infermità.

 

          Art. 10.

     Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi nei vari gradi dei sergenti maggiori, dei marescialli e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, per effetto della cessazione dal servizio disposte in applicazione del presente decreto non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) ai sottufficiali in attesa di giudizio, a quelli per i quali sia stata ordinata inchiesta disciplinare ed a quelli sospesi dall'impiego, fino a quando non siano definiti i provvedimenti penali e disciplinari o sia cessata la sospensione dall'impiego;

     b) ai sottufficiali proposti per la cessazione dal servizio in base alle lettere a) e c) del paragrafo 73 del regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito e all'art. 90, lettera d), del testo unico sullo stato dei sottufficiali della Marina, sino a quando non sia stata definita la loro posizione di stato;

     c) ai sottufficiali che siano sottoposti ad esame per il loro comportamento all'atto e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 o al giudizio di epurazione, sino a quando non siano definite le rispettive posizioni di stato.

     Resta fermo per il sottufficiale sottoposto a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale d'ufficio o su domanda.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sottufficiali prigionieri di guerra od internati man mano che rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la rispettiva posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 67.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 17 marzo 1948, n. 605.