Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 24/12/1942 |
Numero: | 1755 |
Sommario |
Art. 1. E' istituito nella regia aeronautica il grado di aiutante di battaglia |
Art. 2. Il grado di aiutante di battaglia è conferito dal ministro per l'aeronautica, sentito il parere della commissione di avanzamento per i sottufficiali di cui all'art. 48 [...] |
Art. 3. Gli aiutanti di battaglia provenienti dai militari di carriera continuano, al termine della guerra durante la quale hanno compiuto le azioni che hanno dato luogo al [...] |
Art. 4. Agli aiutanti di battaglia provenienti dai militari in servizio continuativo di carriera si applicano per quanto riguarda la nomina a sottotenente in servizio permanente [...] |
Art. 5. Per la cessazione dal servizio continuativo di carriera e per tutti gli altri provvedimenti di stato in genere, agli aiutanti di battaglia si applicano le disposizioni [...] |
Art. 6. Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia è stabilito dalla seguente tabella |
§ 46.8.51 - Legge 24 dicembre 1942, n. 1755. [1]
Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella regia aeronautica.
(G.U. 10 febbraio 1943, n. 33)
E' istituito nella regia aeronautica il grado di aiutante di battaglia.
L'aiutante di battaglia, nella gerarchia di cui all'art. 15 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, precede il maresciallo di prima classe ed è equiparato al corrispondente grado di aiutante di battaglia del regio esercito.
Il grado di aiutante di battaglia è conferito dal ministro per l'aeronautica, sentito il parere della commissione di avanzamento per i sottufficiali di cui all'art. 48 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, ai sottufficiali e militari di truppa per azioni svolte in guerra nelle quali si ravvisino atti veramente eccezionali, nel cui compimento abbia rifulso, oltre che il valore, il possesso e l'esercizio di attitudini morali e militari non comuni ed in ogni caso tali da offrire il più ampio affidamento sulla perfetta idoneità del militare ad assolvere le funzioni inerenti al nuovo grado.
Gli aiutanti di battaglia provenienti dai militari di carriera continuano, al termine della guerra durante la quale hanno compiuto le azioni che hanno dato luogo al conferimento del grado di aiutante di battaglia, a prestar servizio col grado acquistato in guerra; gli altri seguono la sorte della loro classe.
Tutti conservano il grado e la relativa uniforme, anche dopo compiuti i rispettivi obblighi di servizio.
Agli aiutanti di battaglia provenienti dai militari in servizio continuativo di carriera si applicano per quanto riguarda la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, le disposizioni vigenti in materia per i sottufficiali della regia aeronautica.
A quelli non provenienti dal servizio continuativo di carriera può essere concessa, esclusivamente per merito di guerra, la nomina a sottotenente di complemento od eccezionalmente, sempre per merito di guerra, l'ammissione in servizio continuativo di carriera col grado di aiutante di battaglia.
In tutti i casi nei quali i provvedimenti da adottare ai sensi dei precedenti comma siano motivati da merito di guerra, è condizione indispensabile che le azioni compiute siano diverse e successive a quelle che motivarono il conferimento del grado di aiutante di battaglia.
Per la cessazione dal servizio continuativo di carriera e per tutti gli altri provvedimenti di stato in genere, agli aiutanti di battaglia si applicano le disposizioni vigenti relative ai sottufficiali.
Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia è stabilito dalla seguente tabella:
Anni |
Stipendio e supplemento di servizio attivo annuali |
||
di servizio |
di grado |
stipendio |
servizio attivo |
--- |
--- |
9.100 |
2.200 |
18 |
4 |
10.000 |
2.200 |
22 |
8 |
11.000 |
2.200 |
26 |
12 |
11.900 |
2.200 |
30 |
16 |
12.800 |
2.200 |
33 |
19 |
13.700 |
2.200 |
Per quanto concerne invece ogni altra indennità si applicheranno le norme relative ai marescialli di prima classe del rispettivo ruolo e categoria.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del