Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 14/06/1934 |
Numero: | 1015 |
Sommario |
Art. 1. A datare dal 1° luglio 1934, è istituita presso il Ministero della marina una "Cassa ufficiali", alla quale è affidato il compito di corrispondere una indennità [...] |
Art. 2. La "Cassa ufficiali" è amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per la marina e di uno nominato dal Ministro per le finanze |
Art. 3. Sono inscritti d'ufficio alla "Cassa ufficiali" gli ufficiali della Regia marina in servizio permanente, durante il tempo in cui permangono in tale posizione |
Art. 4. Gli ufficiali della Regia marina inscritti alla "Cassa ufficiali" sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo di [...] |
Art. 5. I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attività della "Cassa ufficiali" sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento [...] |
Art. 6. L'indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della Regia marina, inscritti da almeno sei anni alla "Cassa ufficiali", che cessano dal servizio permanente con [...] |
Art. 8. Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo l'indennità supplementare è calcolata sull'ultimo stipendio lordo ridotto di diritto da [...] |
Art. 9. Gli ufficiali iscritti alla "Cassa ufficiali", che verranno collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il [...] |
Art. 10. Salvo il caso previsto dall'articolo precedente, gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, con diritto a pensione vitalizia, prima del raggiungimento dei sei [...] |
Art. 11. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme e condizioni che siano [...] |
§ 46.8.22 - Legge 14 giugno 1934, n. 1015. [1]
Istituzione di una "Cassa ufficiali della Regia marina"
(G.U. 6 luglio 1934, n. 157)
A datare dal 1° luglio 1934, è istituita presso il Ministero della marina una "Cassa ufficiali", alla quale è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali della Regia marina, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.
Alla "Cassa ufficiali" è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la marina.
Agli effetti tributari si applicano alla "Cassa ufficiali" le stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza.
La "Cassa ufficiali" è amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per la marina e di uno nominato dal Ministro per le finanze.
Il controllo sulle operazioni della "Cassa ufficiali" e sui bilanci è affidato ad un Comitato di tre sindaci, nominati due dal Ministro per la marina ed uno dal Ministro per le finanze.
I membri del Consiglio ed i sindaci durano normalmente in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il servizio di cassa è affidato alla Direzione generale dei personali civili ed affari generali (Ufficio Cassa).
Tutte le prestazioni per la "Cassa ufficiali" sono gratuite.
Sono inscritti d'ufficio alla "Cassa ufficiali" gli ufficiali della Regia marina in servizio permanente, durante il tempo in cui permangono in tale posizione.
È fatta eccezione per coloro che entro sei mesi dalla istituzione raggiungono i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.
Gli ufficiali della Regia marina inscritti alla "Cassa ufficiali" sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto.
Agli ufficiali con stipendio ridotto la ritenuta è operata sullo stipendio lordo ridotto cui hanno diritto.
L'importo delle ritenute è corrisposto alla "Cassa ufficiali" dal Ministero della marina, con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.
I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attività della "Cassa ufficiali" sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità, impiegati subito in acquisto di titoli del Debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione.
Possono altresì essere impiegati in prestiti, da concedere agli ufficiali della Regia marina inscritti alla "Cassa ufficiali" nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio d'amministrazione della "Cassa ufficiali".
L'indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della Regia marina, inscritti da almeno sei anni alla "Cassa ufficiali", che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia. Essa è riversibile alla vedova o alla prole, nei casi previsti per l'analoga indennità che corrisponde l'Opera di previdenza e secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione della "Cassa ufficiali".
L'indennità supplementare è pagata agli ufficiali inscritti dopo trascorsi otto anni dalla cessazione da il servizio permanente; alla vedova od alla prole è pagata all'atto della morte dell'ufficiale. 7. L'ammontare dell'indennità supplementare è stabilito provvisoriamente in misura corrispondente a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo di diritto goduto nel servizio permanente effettivo, quanti sono gli anni di inscrizione alla "Cassa ufficiali", aumentati della metà del servizio permanente effettivo prestato da ufficiale prima dell'inscrizione.
La misura della indennità può essere variata in relazione alle disponibilità del bilancio e degli oneri prevedibili per il futuro. Le variazioni saranno determinate, su proposta del Consiglio di amministrazione, dal Ministro per la marina.
Il tempo di inscrizione trascorso nelle posizioni di servizio permanente, che hanno condotto a riduzione di contributo per effetto di riduzione di stipendio, ad eccezione di quello trascorso in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, che è computato per intero, è valutato, anche ai fini del diritto all'indennità di cui all'articolo precedente, in misura corrispondente all'aliquota dello stipendio ridotto effettivamente percepito; quello trascorso nelle stesse posizioni compresa l'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo e la posizione ausiliaria speciale, anteriormente all'iscrizione, non è valutato.
Non è del pari computato il tempo trascorso nelle posizioni e nelle condizioni che importano sospensione dell'intero stipendio.
Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo l'indennità supplementare è calcolata sull'ultimo stipendio lordo ridotto di diritto da essi percepito in detta posizione.
È però consentito, a coloro che all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo si trovino già inscritti alla "Cassa ufficiali", di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio goduto nel servizio permanente effettivo per liquidare l'indennità supplementare su quest'ultimo stipendio.
Gli ufficiali iscritti alla "Cassa ufficiali", che verranno collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennità supplementare, possono, a domanda, rimanere inscritti sino al raggiungimento di detto limite, ma non oltre la data di collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito nel servizio permanente effettivo.
Salvo il caso previsto dall'articolo precedente, gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, con diritto a pensione vitalizia, prima del raggiungimento dei sei anni di inscrizione, avranno diritto a tanti decimi della indennità minima quanti sono gli anni di inscrizione, calcolando per anno intero le frazioni superiori ai sei mesi.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme e condizioni che siano ritenute necessarie per l'applicazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del