§ 46.8.16 - Legge 29 dicembre 1930, n. 1712.
Indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/12/1930
Numero:1712


Sommario
Art. 1.      Alla "cassa ufficiali", esistente presso il ministero della guerra, è affidato il còmpito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali del regio esercito, [...]
Art. 2.      La "cassa ufficiali" è amministrata da un consiglio composto di quattro membri nominati dal ministro per la guerra e di uno nominato dal ministro per le finanze
Art. 3.  [2].
Art. 4.      Gli ufficiali del regio esercito inscritti alla "cassa ufficiali" sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'1 per cento sullo stipendio lordo
Art. 5.      I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4, ed ogni altra attività della "cassa ufficiali", sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento [...]
Art. 6.      L'indennità supplementare è corrisposta agli ufficiali del regio esercito inscritti da almeno sei anni alla "cassa ufficiali" o alla vedova o alla prole, nei casi [...]
Art. 7.      L'ammontare dell'indennità supplementare è stabilito provvisoriamente in misura uguale a quella dell'indennità corrisposta dall'opera di previdenza, ma può essere [...]
Art. 8.      Con decreto reale su proposta del ministro per la guerra, di concerto col ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme che siano ritenute necessarie [...]
Art. 9.      Gli ufficiali in aspettativa riduzione quadri, sono sottoposti alla ritenuta dell'1 per cento sullo stipendio ridotto che percepiscono, e all'atto del collocamento a [...]
Art. 10.      La ritenuta di cui all'art. 4 della presente legge dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario in corso. Il ministro per la guerra determinerà le quote [...]
Art. 11.      Gli ufficiali del regio esercito inscritti alla "cassa ufficiali" che hanno cessato dopo il 1° luglio 1930 e che cesseranno dal servizio permanente prima del [...]
Art. 11 bis.  [8].
Art. 12.      La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.8.16 - Legge 29 dicembre 1930, n. 1712. [1]

Indennità supplementare per gli ufficiali del regio esercito.

(G.U. 9 gennaio 1930, n. 6)

 

 

     Art. 1.

     Alla "cassa ufficiali", esistente presso il ministero della guerra, è affidato il còmpito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali del regio esercito, oltre quella che è corrisposta loro dall'opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato.

     Alla detta "cassa ufficiali" è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del ministro per la guerra.

     Agli effetti tributari si applicano alla "cassa ufficiali" le stesse disposizioni vigenti per l'opera di previdenza.

 

          Art. 2.

     La "cassa ufficiali" è amministrata da un consiglio composto di quattro membri nominati dal ministro per la guerra e di uno nominato dal ministro per le finanze.

     Il controllo sulle operazioni della "cassa ufficiali" e sui bilanci è affidato ad un comitato di tre sindaci nominati due dal ministro per la guerra ed uno dal ministro per le finanze.

     I membri del consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Il servizio di cassa è affidato all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

     Tutte le prestazioni per la "cassa ufficiali" sono gratuite.

 

          Art. 3. [2].

     Sono iscritti d'ufficio alla "cassa ufficiali":

     gli ufficiali del regio esercito in servizio permanente (i marescialli d'Italia e i generali d'armata fino al compimento del sessantottesimo anno di età);

     i cappellani militari in servizio permanente e le autorità ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze armate delle Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali del regio esercito inscritti alla "cassa ufficiali" sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'1 per cento sullo stipendio lordo.

     L'importo delle ritenute è corrisposto alla "cassa ufficiali" dal ministero della guerra, con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'opera di previdenza.

     L'importo delle ritenute per contributi d'iscrizione dei cappellani militari di cui al precedente art. 3 è corrisposto mensilmente alla cassa ufficiali del regio esercito a cura delle ragionerie centrali dei ministeri alle cui dipendenze detto personale ecclesiastico presta servizio [3].

 

          Art. 5.

     I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4, ed ogni altra attività della "cassa ufficiali", sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal ministro per la guerra su proposta del consiglio di amministrazione.

     Possono altresì essere impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali del regio esercito inscritti alla "cassa ufficiali" nella misura e con le norme da approvarsi dal ministro per la guerra su proposta del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 6.

     L'indennità supplementare è corrisposta agli ufficiali del regio esercito inscritti da almeno sei anni alla "cassa ufficiali" o alla vedova o alla prole, nei casi previsti per l'analoga indennità che corrisponde l'opera di previdenza; e secondo norme che saranno stabilite con decreto del ministro per la guerra su parere del consiglio d'amministrazione della "cassa ufficiali".

     L'indennità supplementare è corrisposta, agli ufficiali che ne hanno diritto, al compimento dell'ottavo anno di permanenza nella riserva, purchè il collocamento in tale posizione dia diritto a pensione vitalizia [4].

     Qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di sessantacinque anni l'indennità è corrisposta al compimento di tale età [5].

     Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perchè collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitalizia, l'indennità supplementare è corrisposta all'atto del trasferimento in tale posizione [6].

     Ai marescialli d'Italia ed ai generali di armata, che, dopo la dispensa da ogni onere d'impiego o di servizio sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennità supplementare è pagata al compimento del settantaseiesimo anno di età [7].

 

          Art. 7.

     L'ammontare dell'indennità supplementare è stabilito provvisoriamente in misura uguale a quella dell'indennità corrisposta dall'opera di previdenza, ma può essere variata in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro. Le variazioni saranno determinate, su proposta del consiglio d'amministrazione, dal ministro per la guerra.

 

          Art. 8.

     Con decreto reale su proposta del ministro per la guerra, di concerto col ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme che siano ritenute necessarie per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 9.

     Gli ufficiali in aspettativa riduzione quadri, sono sottoposti alla ritenuta dell'1 per cento sullo stipendio ridotto che percepiscono, e all'atto del collocamento a riposo viene loro corrisposta l'indennità supplementare calcolata sull'ultimo stipendio ridotto percepito.

     Però gli ufficiali che all'atto del collocamento in aspettativa riduzione quadri siano già inscritti alla "cassa ufficiali" possono chiedere di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio di attività e in tale caso liquideranno l'indennità supplementare su quest'ultimo stipendio.

 

          Art. 10.

     La ritenuta di cui all'art. 4 della presente legge dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario in corso. Il ministro per la guerra determinerà le quote da versare sino al 30 giugno 1931 in modo che il versamento dell'intera ritenuta sia effettuato entro l'esercizio finanziario. La prima inscrizione d'ufficio dev'essere effettuata dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso.

 

          Art. 11.

     Gli ufficiali del regio esercito inscritti alla "cassa ufficiali" che hanno cessato dopo il 1° luglio 1930 e che cesseranno dal servizio permanente prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennità supplementare, potranno a domanda essere e rimanere inscritti sino al raggiungimento di detto limite o sino al collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'1 per cento dell'ultimo stipendio loro percepito.

     Quelli che fossero collocati a riposo prima del raggiungimento dei sei anni di inscrizione avranno diritto a tanti sesti della indennità quanti sono gli anni di inscrizione, calcolando per un anno le frazioni superiori ai sei mesi.

     Non saranno inscritti alla cassa gli ufficiali che entro sei mesi dalla prima inscrizione vengano a raggiungere i limiti stabiliti per il collocamento a riposo.

 

          Art. 11 bis. [8].

     Alla cassa ufficiali del regio esercito spetta adempiere a tutti i servizi di suo istituto, nei riguardi dei cappellani militari in servizio permanente indicati nel precedente art. 3.

     I periodi valutabili agli effetti della liquidazione della indennità supplementare ai cappellani militari, decorreranno dalla data di effettiva iscrizione alla cassa ufficiali.

 

          Art. 12.

     La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo modificato dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1939, n. 2183 e così sostituito dall'art. 2 della L. 28 novembre 1940, n. 1773.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 22 dicembre 1939, n. 2183.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 novembre 1940, n. 1773.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 28 novembre 1940, n. 1773.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 28 novembre 1940, n. 1773.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1939, n. 2183.

[8]  Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 22 dicembre 1939, n. 2183.