§ 46.8.15 - Legge 10 luglio 1930, n. 1140.
Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle Forze armate dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/07/1930
Numero:1140


Sommario
Art. 1.      Ai militari delle forze armate dello Stato i quali, pur non prestando servizio continuativo di volo nella Regia aeronautica, siano tuttavia comandati a compiere voli con [...]
Art. 2.      Deve intendersi dipendente da incidente di volo, agli effetti della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico, la inabilità o la morte anche quando esse siano [...]
Art. 3.      La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a cura dei Ministeri interessati, di concerto col Ministero dell'aeronautica, e la relativa spesa graverà sul bilancio [...]


§ 46.8.15 - Legge 10 luglio 1930, n. 1140. [1]

Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle Forze armate dello Stato

(G.U. 23 agosto 1930, n. 197)

 

 

     Art. 1.

     Ai militari delle forze armate dello Stato i quali, pur non prestando servizio continuativo di volo nella Regia aeronautica, siano tuttavia comandati a compiere voli con aeromobili, per ragioni di servizio, anche soltanto come passeggeri, sono estese le disposizioni legislative concernenti l'indennizzo privilegiato aeronautico.

 

          Art. 2.

     Deve intendersi dipendente da incidente di volo, agli effetti della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico, la inabilità o la morte anche quando esse siano dovute ad eventi che, pure essendosi verificati dopo un forzato atterraggio, siano esclusivamente causati dalla pericolosità del luogo nel quale l'atterraggio o l'ammaraggio forzato ha dovuto compiersi. Così pure deve intendersi come dipendente da incidente di volo la inabilità al servizio o la morte quando esse siano conseguenti a lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione.

 

          Art. 3.

     La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a cura dei Ministeri interessati, di concerto col Ministero dell'aeronautica, e la relativa spesa graverà sul bilancio del Ministero dal quale il militare dipende.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.