§ 46.8.1 - R.D. 5 settembre 1895, n. 603.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari del 21 febbraio u.s., n. 70.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/09/1895
Numero:603


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle pensioni civili e militari, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per il [...]
Art. 2.      E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria a quelle del regolamento stesso
Art. 1.      Le domande degli impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, per ottenere il collocamento a riposo, in riforma, od in posizione di servizio [...]
Art. 2.      Gli impiegati civili in disponibilità od in aspettativa potranno presentare l'istanza al Ministero da cui dipendono, sia direttamente, sia per mezzo dell'autorità del [...]
Art. 3.      Le domande, corredate dell'atto di nascita del richiedente e dello stato di servizio, saranno trasmesse al Ministero competente per via gerarchica
Art. 4.      Per le domande di collocamento in posizione di servizio ausiliario degli ufficiali dell'esercito e dell'armata si osserverà quanto è prescritto dai regolamenti approvati [...]
Art. 5.      I militari di truppa, che intendono di chiedere il collocamento a riposo o in riforma, devono presentare domanda al rispettivo comandante di corpo, che la trasmette [...]
Art. 6.      Le domande di collocamento a riposo e in riforma dei militari di truppa potranno aver corso in qualunque periodo della rafferma; per massima dovranno però giungere al [...]
Art. 7.      Per le domande di riposo e di riforma motivate da ferite, lesioni ed infermità, e per le relative visite mediche collegiali, verranno osservate, in relazione all'art. 2 [...]
Art. 8.      I militari di truppa sotto le armi ritenuti inabili al servizio, saranno sottoposti a rassegna di rimando, giusta le prescrizioni vigenti sul reclutamento per l'esercito [...]
Art. 9.      Gl'inviti a chiedere il collocamento a riposo o in posizione ausiliaria diretti agli impiegati civili e ai militari, dovranno emanare unicamente dal ministro competente
Art. 10.      Quando il Governo intenda di collocare a riposo od in riforma un impiegato civile od un militare, a titolo di lesione od infermità, qualunque ne sia la causa, promuoverà [...]
Art. 11.      Nel caso di allontanamento dal servizio, in seguito di regolare procedimento disciplinare, per gli effetti dell'art. 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni, se [...]
Art. 12.      La dispensa dal servizio, per riconosciuta inabilità dell'impiegato, ovvero per ragioni di servizio, non potrà essere decretata se non dopo sentito il parere di un [...]
Art. 13.      Per la destituzione degli impiegati civili, si dovranno osservare le norme stabilite dai regolamenti speciali delle amministrazioni, dalle quali gli impiegati stessi [...]
Art. 14.      Dai decreti di destituzione e di dispensa dovrà risultare che furono osservate le formalità di cui agli articoli precedenti
Art. 15.      Nel caso contemplato all'art. 70 del testo unico delle leggi sulle pensioni, l'impiegato riammesso in servizio deve dichiarare in iscritto, all'atto stesso in cui viene [...]
Art. 16.      Per gl'impiegati civili, riassunti in servizio prima della promulgazione della legge 15 giugno 1893, n. 279, gli interessi decorrono dal 15 luglio detto anno; ma la [...]
Art. 17.      Se l'impiegato cessa nuovamente dal servizio prima di avere compiuta la rifusione dell'indennità, la somma residua, con i relativi interessi a scalare, sarà detratta [...]
Art. 18.      Nel caso d'indennità ripartita fra lo Stato ed altro ente morale, se l'impiegato è riammesso in servizio dallo Stato, questo eseguirà la detrazione, tanto per conto [...]
Art. 19.      La liquidazione del debito totale dell'impiegato, per la rifusione rateale dell'indennità e dei relativi interessi, avrà luogo per decreto ministeriale, registrato alla [...]
Art. 20.      La esecuzione dei versamenti sarà comprovata dalle regolari quietanze di tesoreria, che saranno esibite insieme agli altri documenti in occasione della nuova [...]
Art. 21.      Agli effetti dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulle pensioni, saranno compresi sotto la denominazione di funzionari coloniali le persone assunte ad impieghi [...]
Art. 22.      Agli esploratori benemeriti ed alle persone che disimpegnarono missioni in alcuna delle località di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi sulle pensioni, per conto [...]
Art. 23.      Il diritto al computo del servizio, di cui all'articolo precedente, sarà determinato per ogni singolo funzionario da decreto reale, dietro parere motivato di una [...]
Art. 24.      L'aumento sul servizio effettivo, di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, decorre dal giorno dell'imbarco per alcuna delle località designate [...]
Art. 25.      I periodi di navigazione sopra una regia nave o torpediniera in posizione di riserva, sono computati come tempo utile di navigazione, per gli effetti del testo unico [...]
Art. 26.      I decreti per la cessazione dal servizio, con diritto a pensione, assegno od indennità, degli impiegati civili e dei militari, non nominati con decreto reale saranno, ai [...]
Art. 27.      Nei decreti reali e ministeriali di cessazione dal servizio, saranno esplicitamente indicati gli articoli di legge, in base ai quali il provvedimento venne emesso, i [...]
Art. 28.      Non è necessario il decreto di collocamento a riposo, giusta l'art. 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni, quando già sia precedentemente intervenuto decreto di [...]
Art. 29.      Quando dal Ministero competente sia negato il collocamento a riposo, od in riforma, l'impiegato civile o il militare che ritenga aver diritto a pensione, assegno od [...]
Art. 30.  [1]
Art. 31.      L'impiegato civile o il militare che abbia contratto infermità, ferite o lesioni, che ritiene provenienti da causa di servizio, dovrà denunciare all'autorità da cui [...]
Art. 32.      Quando, ad un'autorità civile o ad un comandante di corpo, risulti che un funzionario, od un militare, da essi dipendente, abbia riportato ferite o lesioni per certa o [...]
Art. 33.      Per i militari della regia marina le cause e la natura delle ferite, lesioni ed infermità per il servizio sulle navi saranno accertate da un rapporto particolareggiato [...]
Art. 34.      Il consiglio o l'autorità competente, fatte, ove occorrano, nuove indagini, e raccolti nuovi documenti, esprimerà ragionatamente in apposito processo verbale, il suo [...]
Art. 35.      Il processo verbale originale ed i documenti giustificativi, saranno accuratamente custoditi negli archivi dell'amministrazione, o del corpo, per ogni futura evenienza; [...]
Art. 36.      La ferita, lesione, od infermità che venga riconosciuta proveniente da causa di servizio sarà annotata sullo stato di servizio o sulla matricola dell'impiegato o del [...]
Art. 37.      Se la deliberazione del consiglio, o dell'autorità che ne fa le veci, è negativa, ne sarà data comunicazione all'interessato, e questi potrà presentarne reclamo, per via [...]
Art. 38.      Se avvenga che, contrariamente al parere espresso dal consiglio, o dall'autorità che ne faccia le veci, le ferite, lesioni od infermità non siano, in seguito, [...]
Art. 39.      Adempiranno alle funzioni commesse dal presente titolo alle autorità civili o comandanti di corpo ed ai consigli di amministrazione
Art. 40.      A determinare la provenienza da causa di servizio si richiede che la ferita, la lesione o l'infermità, non solo sia stata riportata mentre l'impiegato o il militare [...]
Art. 41.      Nei giudizi sulla provenienza delle ferite, lesioni od infermità, i consigli di amministrazione, o le autorità civili e militari che ne facciano le veci, avranno cura di [...]
Art. 42.      Per determinare la causa di servizio nei casi di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, non basterà che l'impiegato od il militare siasi trovato di [...]
Art. 43.      Nei casi d'infermità non cagionate da violenza esterna (malattie speciali del clima d'Africa, malattie endemiche, epidemiche ed infettive, oftalmie, ecc.), ed anche nei [...]
Art. 44.      Quando la domanda dell'impiegato civile sia diretta a conseguire il collocamento a riposo per infermità o ferite provenienti da causa di servizio, essa deve contenere [...]
Art. 45.      Ricevuta la domanda, il Ministero o la superiore autorità locale che ne faccia le veci, disporrà, presi gli opportuni accordi, che l'impiegato sia sottoposto a visita [...]
Art. 46.      Qualora la domanda del militare miri ad ottenere il riposo per ferite, lesioni od infermità provenienti da causa di servizio, il comandante di corpo vi unirà copia dello [...]
Art. 47.      La visita sarà eseguita da un ufficiale superiore assistito da altri due ufficiali medici. Potrà però essere eseguita coll'assistenza di un ufficiale medico, quando non [...]
Art. 48.      Della visita collegiale di cui ai precedenti articoli sarà rilasciato un certificato firmato da tutti i medici che vi presero parte, nel quale siano accuratamente [...]
Art. 49.      I medici incaricati di compilare i certificati di cui all'articolo precedente, dopo avere premesse le generalità, cioè l'età, il temperamento e la costituzione [...]
Art. 50.      Quando un'infermità dipendesse da lunghe navigazioni, il certificato sarà rilasciato, anche in quei casi non infrequenti di sconcerti di salute, accompagnati da morboso [...]
Art. 51.      Se per un motivo qualunque non siano stati compiuti prima della domanda di collocamento a riposo gli atti relativi all'accertamento delle infermità, ferite o lesioni, [...]
Art. 52.      Per gli impiegati civili sarà di volta in volta designato il luogo dove sarà eseguita la visita medica, scegliendosi possibilmente una clinica, od un ospedale civile o [...]
Art. 53.      Se l'impiegato o il militare da sottoporre a visita si trovasse ricoverato in un manicomio, i sanitari incaricati della visita si procureranno dal direttore dello [...]
Art. 54.      L'autorità civile o militare cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo, darà comunicazione all'interessato dell'esito della visita subìta
Art. 55.      Contro il giudizio della visita collegiale di cui agli articoli 45 e 47, l'interessato potrà appellarsi a quello del medico provinciale, o del direttore di sanità del [...]
Art. 56.      Pervenute al Ministero le domande coi documenti e i certificati medici, e riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà dallo stesso invitata la direzione di sanità [...]
Art. 57.      Per gli impiegati civili dei Ministeri della guerra e della marina, e per quelli degli uffici dipendenti, si procederà analogamente a quanto è stabilito per gli [...]
Art. 58.      Allorquando le ferite, lesioni od infermità riportate per causa di servizio rendano il militare inabile in modo permanente al servizio, gli ufficiali medici dovranno [...]
Art. 59.      Sono da assegnarsi alla prima categoria
Art. 60.      La coesistenza di due malattie od imperfezioni, ciascuna equivalente alla perdita assoluta di una mano o di un piede, sarà considerata come equivalente alla perdita di [...]
Art. 61.      Sono da comprendersi nella seconda categoria
Art. 62.      La esistenza di più infermità o lesioni di natura diversa, ma di gravità minore di quelle considerate come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede, saranno [...]
Art. 63.      Debbono ascriversi alla terza categoria le ferite, lesioni, od infermità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che pur rendono il militare inabile a proseguire o [...]
Art. 64.      In caso di aggravamento delle lesioni od infermità per le quali un militare fu collocato a riposo, potrà il medesimo far valere i suoi maggiori diritti mediante apposita [...]
Art. 65.      Quando le domande degli impiegati civili e dei militari tendono ad ottenere il riposo o la riforma per infermità o lesioni non dipendenti da causa di servizio, [...]
Art. 66.      I medici, nel loro certificato, dopo la descrizione della infermità, dichiareranno semplicemente se l'impiegato o il militare sia per essa divenuto inabile in modo [...]
Art. 67.  [5]
Art. 68.      Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio è ammessa la visita di appello, di cui all'art. 55, che potrà anche essere provocata dall'amministrazione
Art. 69.      L'ufficiale dell'esercito o dell'armata, il quale per menomata idoneità intellettuale non sia più in condizioni di esercitare l'ufficio inerente al suo grado, e non [...]
Art. 70.      Quando accada che un ufficiale sia dal comandante di corpo, o capo di servizio, ovvero da un'autorità a questo superiore, reputato non più idoneo a servire nel proprio [...]
Art. 71.      Trattandosi d'un ufficiale dell'esercito, il Ministero, se trova motivo a procedere, ordinerà al comandante del corpo d'armata, nel cui territorio risiede l'ufficiale, [...]
Art. 72.      Questa commissione, mediante le informazioni e le prove che stimerà opportune, farà riconoscere personalmente da uno dei suoi membri se realmente l'ufficiale non sia più [...]
Art. 73.      L'atto deliberativo della commissione sarà poi, insieme colle altre carte, trasmesso al Ministero dal comandante il corpo d'armata o il dipartimento militare marittimo, [...]
Art. 74.      Gli impiegati civili, per ottenere la liquidazione della pensione o indennità che loro spetti per legge, dovranno presentare istanza al segretariato generale della corte [...]
Art. 75.      L'ufficiale, dopo aver ricevuto partecipazione del provvedimento, col quale viene collocato a riposo, in riforma, in posizione di servizio ausiliario, ovvero rivocato o [...]
Art. 76.      L'istanza dovrà indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, deve essere da lui sottoscritta, contenere l'oggetto della domanda e l'indicazione del luogo [...]
Art. 77.  [6]
Art. 78.      Gli impiegati retribuiti con aggio dovranno altresì presentare copie autentiche delle liquidazioni degli aggi goduti nell'ultimo quinquennio di servizio
Art. 79.      Se l'impiegato, per disposizione di legge, sia passato in servizio di una provincia, di un comune o di un ente o corpo morale, dovrà presentare uno speciale stato [...]
Art. 80.      Gli ufficiali che passano dalla posizione ausiliaria a quella di riposo, presenteranno per regola generale la sola istanza ed il decreto della pensione già loro [...]
Art. 81.      Per i militari di truppa, il comandante di corpo, avuta partecipazione dal Ministero del collocamento a riposo o in riforma di un militare, trasmetterà al Ministero [...]
Art. 82.      Agli impiegati civili, non dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina saranno consegnati a cura delle competenti amministrazioni, la copia od estratto del [...]
Art. 83.      Le copie dei decreti che fecero cessare dal servizio i militari e gli impiegati civili dei Ministeri della guerra e della marina, e degli uffici dipendenti, saranno [...]
Art. 84.  [7]
Art. 85.      Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all'art. 185 del testo unico delle leggi sulle pensioni, che non avesse ottenuto la liquidazione della pensione, [...]
Art. 86.      Le vedove e gli orfani degli impiegati civili e dei militari, morti in servizio o pensionati, presenteranno al segretariato generale della corte dei conti l'istanza per [...]
Art. 87.      Le vedove degli impiegati civili e dei militari morti in effettivo servizio, in disponibilità o in aspettativa, dovranno unire alla domanda i seguenti documenti
Art. 88.      Le vedove degli impiegati civili e dei militari già pensionati, od in posizione ausiliaria, dovranno unire alla domanda di riversibilità di pensione i documenti [...]
Art. 89.      Gli orfani d'impiegato civile o di militare morto in servizio, privi anche di madre, ai documenti accennati ai numeri 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'art. 87, aggiungeranno [...]
Art. 90.      Gli orfani d'impiegato civile o di militare pensionato, e di madre premorta al marito, uniranno alle loro domande di riversibilità di pensione i documenti indicati ai [...]
Art. 91.      Gli orfani di madre già provveduta di pensione presenteranno gli atti di loro nascita, quello di morte della madre, la situazione di famiglia al giorno della morte della [...]
Art. 92.      Quando sia stata pronunciata definitiva separazione di corpo contro la madre, o sia avvenuto il passaggio di lei ad altre nozze, gli orfani, in aggiunta ai documenti [...]
Art. 93.      Quando i figli, sia dell'ultimo o di precedente matrimonio dell'impiegato civile o del militare, non convivessero con la vedova, per ottenere la quota di pensione ad [...]
Art. 94.      Alle domande delle vedove e degli orfani dei militari morti in effettivo servizio o in pensione, si dovrà pure unire copia autentica del permesso di matrimonio, o della [...]
Art. 95.      Le vedove e gli orfani cui fosse applicabile il disposto degli articoli 117 e 118 del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno pure presentare un certificato [...]
Art. 96.      La moglie, ed in mancanza di essa, i figli minorenni e le figlie minorenni, purchè nubili, di un assente, per conseguire temporaneamente la riversibilità degli assegni [...]
Art. 97.      La moglie ed i figli dell'impiegato civile e del militare, in effettivo servizio o in pensione, che per effetto di condanna penale abbia perduto il diritto a pensione o [...]
Art. 98.      Quando le domande siano motivate dalla morte di un impiegato civile o di un militare, attribuita a causa di servizio, saranno alle stesse unite, secondo i casi, i [...]
Art. 99.      La morte avvenuta in servizio comandato o per effetto di ferite, lesioni od infermità contratte per causa di servizio sarà provata
Art. 100.      La morte avvenuta per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, sarà provata
Art. 101.      Se la morte, per le cause di cui all'articolo precedente, fosse avvenuta a bordo d'una nave dello Stato, sarà giustificata
Art. 102.      Nei certificati sanitari riguardanti impiegati civili o militari morti per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose, o endemiche, di cui ai precedenti [...]
Art. 103.      La morte avvenuta in battaglia od in navigazione, dovrà essere provata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile
Art. 104.  [8]
Art. 105.      Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alle vedove ed agli orfani contemplati agli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni: [...]
Art. 106.      Per l'accertamento del diritto a pensione dei genitori e dei fratelli e sorelle di militari, morti per causa di servizio, si seguiranno le stesse norme stabilite dalla [...]
Art. 107.      Il genitore del militare dovrà unire alla domanda di liquidazione di pensione i seguenti documenti
Art. 108.      I fratelli e le sorelle nubili minorenni del militare defunto, orfani di entrambi i genitori, dovranno presentare a corredo della domanda di pensione i documenti [...]
Art. 109.      Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili agli agenti appartenenti a speciali corpi armati, di cui al titolo V del testo unico delle leggi [...]
Art. 110.      Saranno obbligati a presentare il permesso di matrimonio le vedove e gli orfani degli agenti appartenenti a corpi armati, i cui regolamenti speciali vietano a coloro che [...]
Art. 111.      Per gli operai borghesi della guerra, e per gli operai permanenti e lavoranti avventizi di marina di cui al titolo V, capo II, del testo unico delle leggi sulle [...]
Art. 112.      Nelle visite sanitarie l'idoneità degli operai deve essere giudicata in rapporto alla specialità del loro servizio. A tal fine, agli altri documenti da consegnarsi [...]
Art. 113.      Per notificare la data di cessazione dal servizio e la paga, giusta l'art. 82 del presente regolamento, le direzioni degli stabilimenti o dei lavori compileranno [...]
Art. 114.      Quando trattasi di operai di marina, o di operai della guerra che si trovassero compresi all'atto del collocamento a riposo nella categoria A della tabella VI annessa al [...]
Art. 115.      Gli orfani ai quali fosse applicabile l'art. 169 del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno presentare l'atto di morte del padre, e un atto giudiziale di [...]
Art. 116.      Nel segretariato generale della corte dei conti sarà tenuto registro delle istanze che verranno presentate o trasmesse alla corte per liquidazione di pensioni, assegni [...]
Art. 117.      Richiesti alla parte interessata o alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti che occorrono, sarà compilato negli uffici della corte un progetto di [...]
Art. 118.      Il presidente della sezione destinerà un consigliere relatore sopra ciascun progetto di liquidazione
Art. 119.      Le parti potranno presentare o far presentare alla corte memorie od altri documenti in appoggio alle loro istanze, e ne sarà fatta comunicazione al procuratore generale
Art. 120.      Sarà comunicato al procuratore generale il risultato delle ulteriori istruzioni o indagini che fossero ordinate dalla corte
Art. 121.      Il procuratore generale restituirà gli atti alla sezione, unendo al progetto di liquidazione le sue conclusioni scritte
Art. 122.      Nel giorno fissato, la sezione, sentito il rapporto del consigliere relatore, darà la sua deliberazione amministrativa, in camera di consiglio, senza l'intervento del [...]
Art. 123.      Quando la corte deliberi non competere pensione alcuna, la deliberazione motivata della sezione sarà firmata dal presidente e dal segretario generale; ed una copia [...]
Art. 124.      Saranno comunicate al procuratore generale le deliberazioni difformi dalle sue conclusioni
Art. 125.  [9]
Art. 126.      L'originale del decreto che assegna la pensione sarà conservato nel segretariato generale della corte dei conti, e nello stesso si conserveranno pure gli originali delle [...]
Art. 127.      Le preture faranno eseguire gratuitamente la consegna delle deliberazioni e dei decreti della corte, in uno ai relativi documenti, per mezzo degli uscieri giudiziari, da [...]
Art. 128.      Qualora dall'istanza non risultasse il mandamento nella cui giurisdizione è compreso il luogo di residenza della parte, la trasmissione delle deliberazioni, dei decreti [...]
Art. 129.      Qualora la pensione, l'assegno, o l'indennità vada ripartita fra lo Stato ed altro ente o corpo morale, sarà comunicato anche a questo, per ogni effetto di legge, una [...]
Art. 130.  [10]
Art. 131.      I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla corte [...]
Art. 132.      Nei ricorsi per revocazione contro le decisioni della Corte, in sezioni unite, sarà seguito il procedimento indicato nel titolo I, capitolo IV, del regio decreto 5 [...]
Art. 133.      A coloro che sono ammessi a far liquidare pensioni od assegni a carico dello Stato, si potrà accordare dal Ministero del tesoro, sulla proposta del procuratore generale [...]
Art. 134.      Le pensioni e le indennità che competono agli impiegati retribuiti ad aggio od alle loro vedove o figli, potranno essere provvisoriamente liquidate nel caso in cui la [...]
Art. 135.      I militari ammessi a far liquidare pensione od assegno, i quali desiderano ricevere acconti mensili, potranno farne apposita domanda, nella quale sia ripetuta [...]
Art. 136.      A tenore dell'art. 20, n. 32, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo in data 13 settembre 1874, n. 2077, le domande di collocamento a riposo e in riforma, e [...]
Art. 137.      Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale civile, se sono rilasciati dai municipi, e dalle curie vescovili [...]
Art. 138.      Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte devono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile
Art. 139.      I certificati municipali, di cui all'art. 87, numeri 5 e 6, ai numeri 6 e 7 dell'art. 107, ed all'art. 115 del presente regolamento, saranno redatti secondo le [...]
Art. 140.      La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti sarà eseguita gratuitamente nei casi contemplati al n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi [...]
Art. 141.      Alla mancanza di documenti originali comprovanti le nomine conseguite ed i servizi prestati, non si può supplire con attestazioni private
Art. 142.      Nel caso della riduzione di pensione previsto dall'ultimo alinea dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni, un terzo della somma disponibile verrà pagata [...]
Art. 143.      Per conseguire la quota di pensione, a titolo d'assegno alimentare, di cui all'articolo precedente, la moglie ovvero i figli del condannato dovranno allegare alla [...]
Art. 144.      Il decreto di riabilitazione dovrà essere unito all'istanza che il pensionato, condannato e poi riabilitato, deve produrre al Ministero del tesoro per ottenere il [...]
Art. 145.      Il pubblico ministero, presso quella corte o tribunale che abbia pronunciato contro un pensionato condanna per alcuno dei reati previsti agli articoli 183 e 184 del [...]


§ 46.8.1 - R.D. 5 settembre 1895, n. 603.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari del 21 febbraio u.s., n. 70.

(G.U. 9 ottobre 1895, n. 238)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle pensioni civili e militari, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro.

 

          Art. 2.

     E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria a quelle del regolamento stesso.

 

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

 

DELLE DOMANDE PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO

 

          Art. 1.

     Le domande degli impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, per ottenere il collocamento a riposo, in riforma, od in posizione di servizio ausiliario, dovranno essere presentate al capo di servizio o al comandante di corpo.

 

          Art. 2.

     Gli impiegati civili in disponibilità od in aspettativa potranno presentare l'istanza al Ministero da cui dipendono, sia direttamente, sia per mezzo dell'autorità del luogo di residenza.

     Gli ufficiali generali ed ammiragli o di grado corrispondente, gli ufficiali superiori comandanti di corpo, gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa, e quelli in congedo o nella riserva navale, presenteranno la loro domanda all'autorità militare dalla quale direttamente dipendono.

 

          Art. 3.

     Le domande, corredate dell'atto di nascita del richiedente e dello stato di servizio, saranno trasmesse al Ministero competente per via gerarchica.

 

          Art. 4.

     Per le domande di collocamento in posizione di servizio ausiliario degli ufficiali dell'esercito e dell'armata si osserverà quanto è prescritto dai regolamenti approvati con regi decreti 17 ottobre 1881, n. 440, e 26 aprile 1885, n. 3110.

     Alle domande di collocamento a riposo degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario non occorre che sia unito l'atto di nascita.

 

          Art. 5.

     I militari di truppa, che intendono di chiedere il collocamento a riposo o in riforma, devono presentare domanda al rispettivo comandante di corpo, che la trasmette direttamente al Ministero, in un coll'estratto matricolare e coll'atto di nascita del richiedente.

 

          Art. 6.

     Le domande di collocamento a riposo e in riforma dei militari di truppa potranno aver corso in qualunque periodo della rafferma; per massima dovranno però giungere al Ministero abbastanza in tempo per potersi emanare il relativo provvedimento prima del termine della rafferma stessa.

 

          Art. 7.

     Per le domande di riposo e di riforma motivate da ferite, lesioni ed infermità, e per le relative visite mediche collegiali, verranno osservate, in relazione all'art. 2 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato U, le norme all'uopo stabilite dai titoli II, III e IV del presente regolamento.

 

          Art. 8.

     I militari di truppa sotto le armi ritenuti inabili al servizio, saranno sottoposti a rassegna di rimando, giusta le prescrizioni vigenti sul reclutamento per l'esercito e per la marina. Ma se consti al comandante di corpo che l'infermità del militare provenga da causa di servizio, o se il militare ciò alleghi, si dovranno, anche prima di proporlo a rassegna iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

     I militari di truppa in congedo illimitato del regio esercito, che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, presenteranno le loro domande in occasione delle rassegne semestrali di rimando, contemplate nelle disposizioni sul reclutamento, nel tempo e nei modi ivi indicati.

     I militari di truppa della regia marina, potranno invece presentare la domanda contemporaneamente a quella per la rassegna di rimando, come al respettivo regolamento sul reclutamento.

 

Capo II

 

DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DISPOSTA D'AUTORITA'

 

          Art. 9.

     Gl'inviti a chiedere il collocamento a riposo o in posizione ausiliaria diretti agli impiegati civili e ai militari, dovranno emanare unicamente dal ministro competente.

     Per l'art. 3 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato U, la corte dei conti non ammetterà a registrazione che come collocamenti a riposo di autorità, e nei limiti stabiliti dalla legge del bilancio, i decreti di collocamento a riposo emessi in seguito a domanda del pensionando, quando fosse accertato che la domanda fu comunque determinata per ordine od invito d'ufficio.

 

          Art. 10.

     Quando il Governo intenda di collocare a riposo od in riforma un impiegato civile od un militare, a titolo di lesione od infermità, qualunque ne sia la causa, promuoverà d'ufficio gli atti prescritti dal presente regolamento.

 

          Art. 11.

     Nel caso di allontanamento dal servizio, in seguito di regolare procedimento disciplinare, per gli effetti dell'art. 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni, se ne dovrà fare menzione nel decreto unendovi i documenti giustificativi.

 

          Art. 12.

     La dispensa dal servizio, per riconosciuta inabilità dell'impiegato, ovvero per ragioni di servizio, non potrà essere decretata se non dopo sentito il parere di un consiglio d'amministrazione, o, in sua mancanza, di un'apposita commissione.

     Parimenti la dispensa dal servizio per motivi disciplinari dovrà analogamente al disposto dell'art. 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni, essere preceduta dal parere del consiglio di disciplina, o di una speciale commissione all'uopo nominata.

     Il motivo che determinò la dispensa dal servizio sarà esplicitamente espresso nel relativo decreto, in cui, fermo il disposto dell'art. 11 del presente regolamento, sarà pure fatto cenno del preventivo parere emesso dai rispettivi consigli d'amministrazione o di disciplina, o dall'apposita commissione.

 

          Art. 13.

     Per la destituzione degli impiegati civili, si dovranno osservare le norme stabilite dai regolamenti speciali delle amministrazioni, dalle quali gli impiegati stessi dipendono.

     Qualora nel decreto di destituzione sia espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione o alla indennità, dovrà dal decreto stesso risultare che venne intesa la commissione, di cui all'art. 183 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

 

          Art. 14.

     Dai decreti di destituzione e di dispensa dovrà risultare che furono osservate le formalità di cui agli articoli precedenti.

     I medesimi dovranno essere trasmessi alla corte dei conti per la registrazione, insieme ai verbali dei competenti consigli di amministrazione o di disciplina, o delle speciali commissioni.

 

Capo III

 

DELLA RIFUSIONE DELL'INDENNITA'

 

          Art. 15.

     Nel caso contemplato all'art. 70 del testo unico delle leggi sulle pensioni, l'impiegato riammesso in servizio deve dichiarare in iscritto, all'atto stesso in cui viene riassunto in ufficio, se intenda, oppur no, congiungere il precedente servizio con il susseguente. Della dichiarazione si prenderà nota nello stato matricolare.

     Nell'affermativa, l'impiegato dovrà indicare se intende eseguire la rifusione dell'indennità in una sola volta, ovvero a rate mensili, con i relativi interessi a scalare.

     La quota che l'impiegato deve rifondere non sarà inferiore al quinto dello stipendio.

     L'amministrazione avrà cura di richiamare l'attenzione dell'impiegato su quanto è prescritto dal presente capo, nell'atto della riammissione in servizio.

 

          Art. 16.

     Per gl'impiegati civili, riassunti in servizio prima della promulgazione della legge 15 giugno 1893, n. 279, gli interessi decorrono dal 15 luglio detto anno; ma la dichiarazione di voler eseguire la rifusione dell'indennità deve essere fatta nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

 

          Art. 17.

     Se l'impiegato cessa nuovamente dal servizio prima di avere compiuta la rifusione dell'indennità, la somma residua, con i relativi interessi a scalare, sarà detratta dalla nuova indennità liquidata.

     Se invece dell'indennità spetti al medesimo, od alla sua famiglia, una pensione, la detrazione continua proporzionalmente sulle mensualità della pensione.

 

          Art. 18.

     Nel caso d'indennità ripartita fra lo Stato ed altro ente morale, se l'impiegato è riammesso in servizio dallo Stato, questo eseguirà la detrazione, tanto per conto proprio, quanto per quello dell'ente morale, sullo stipendio che da esso si paga. Se viceversa l'impiegato è riammesso in servizio di un ente morale, questo, a sua volta, eseguirà la detrazione e ne rimborserà lo Stato.

 

          Art. 19.

     La liquidazione del debito totale dell'impiegato, per la rifusione rateale dell'indennità e dei relativi interessi, avrà luogo per decreto ministeriale, registrato alla corte dei conti: e nello stesso modo si approveranno le variazioni successive alla liquidazione stessa, in conseguenza di aumenti o diminuzioni di stipendio.

 

          Art. 20.

     La esecuzione dei versamenti sarà comprovata dalle regolari quietanze di tesoreria, che saranno esibite insieme agli altri documenti in occasione della nuova liquidazione, per la quale sarà pure richiesta la presentazione del decreto di cui all'articolo precedente.

 

Capo IV

 

DEL SERVIZIO NELLA COLONIA ERITREA

 

          Art. 21.

     Agli effetti dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulle pensioni, saranno compresi sotto la denominazione di funzionari coloniali le persone assunte ad impieghi nella colonia Eritrea in forza di regolare decreto reale o ministeriale, registrato alla corte dei conti, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del citato testo unico.

 

          Art. 22.

     Agli esploratori benemeriti ed alle persone che disimpegnarono missioni in alcuna delle località di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi sulle pensioni, per conto o benefizio del Governo, o della scienza, e che furono in seguito assunti in servizio dello Stato, sarà computato come servizio in Africa, e quindi come tempo utile a' termini degli articoli 68 e 69 del testo unico citato, il tempo passato effettivamente in Africa, in una o più volte, da sommarsi le une con le altre.

 

          Art. 23.

     Il diritto al computo del servizio, di cui all'articolo precedente, sarà determinato per ogni singolo funzionario da decreto reale, dietro parere motivato di una commissione, da nominarsi dal Ministero degli affari esteri, e composta di un funzionario del Ministero suddetto, di un funzionario della corte dei conti, e d'una o due persone scelte fra le più competenti delle società geografiche, commerciali, o d'esplorazione, cui non siano ignote le esplorazioni e missioni compiute dalle persone contemplate all'articolo citato.

     Tale commissione redigerà lo stato di servizio d'ogni singola persona, cui compete il beneficio, fino al giorno in cui la medesima venne nominata ad impiego governativo.

     I decreti di cui al presente articolo saranno presentati alla corte dei conti per la debita registrazione.

 

          Art. 24.

     L'aumento sul servizio effettivo, di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, decorre dal giorno dell'imbarco per alcuna delle località designate all'art. 24 del citato testo unico, fino al giorno di sbarco, per rimpatrio, in uno dei porti del regno, o per destinazione ad altra località.

     Per i militari dell'armata, imbarcati sopra regie navi, l'aumento sarà dovuto per il tempo in cui le medesime rimasero in alcuna delle località designate dalla legge.

     Le date d'imbarco e di sbarco, e per i militari dell'armata quelle di permanenza, dovranno risultare dagli stati di servizio o dalle matricole, in relazione ai decreti od altri provvedimenti di destinazione.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

          Art. 25.

     I periodi di navigazione sopra una regia nave o torpediniera in posizione di riserva, sono computati come tempo utile di navigazione, per gli effetti del testo unico delle leggi sulle pensioni, al pari del tempo di servizio prestato sopra una regia nave o torpediniera in armamento.

 

          Art. 26.

     I decreti per la cessazione dal servizio, con diritto a pensione, assegno od indennità, degli impiegati civili e dei militari, non nominati con decreto reale saranno, ai termini del regio decreto 2 luglio 1872, n. 899, firmati personalmente dal ministro competente, esclusa qualunque delegazione.

 

          Art. 27.

     Nei decreti reali e ministeriali di cessazione dal servizio, saranno esplicitamente indicati gli articoli di legge, in base ai quali il provvedimento venne emesso, i motivi del medesimo e la data da cui avrà effetto.

     Ai singoli decreti dovranno essere uniti i documenti che giustificano i motivi addotti.

     Se il provvedimento è dato di autorità, dovrà risultare dal decreto che furono osservate le garanzie previste dalle leggi e dai regolamenti speciali per le varie categorie d'impiegati e per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

 

          Art. 28.

     Non è necessario il decreto di collocamento a riposo, giusta l'art. 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni, quando già sia precedentemente intervenuto decreto di dispensa o di destituzione, o altro provvedimento che ordini la cessazione dal servizio e che non importi privazione del diritto a pensione.

 

          Art. 29.

     Quando dal Ministero competente sia negato il collocamento a riposo, od in riforma, l'impiegato civile o il militare che ritenga aver diritto a pensione, assegno od indennità, potrà con speciale istanza rivolgersi alla corte dei conti, perchè, ove ne sia il caso, supplisca a tale omissione con apposita sentenza, ai termini dell'art. 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

     La istanza dovrà essere presentata alle sezioni riunite della Corte stessa, e per il relativo giudizio si osserveranno le norme stabilite dal regolamento di procedura in materia di pensione.

 

          Art. 30. [1]

 

Titolo II

 

DELL'ACCERTAMENTO DELLE INFERMITA', LESIONI E FERITE

 

Capo I

 

DEL MODO DI PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO

 

          Art. 31.

     L'impiegato civile o il militare che abbia contratto infermità, ferite o lesioni, che ritiene provenienti da causa di servizio, dovrà denunciare all'autorità da cui dipende, le circostanze che vi concorsero, dichiarando specificatamente la natura delle ferite, delle lesioni, o della malattia, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio.

     Questa dichiarazione avrà luogo entro quattro mesi dal dì in cui fu contratta la malattia, o furono riportate le ferite o le lesioni.

 

          Art. 32.

     Quando, ad un'autorità civile o ad un comandante di corpo, risulti che un funzionario, od un militare, da essi dipendente, abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive), e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'inabilità, essi dovranno tosto procurarsi (in relazione alle prescrizioni regolamentari che contemplano simili casi, e indipendentemente dalla denuncia di cui all'articolo precedente), tutti quei documenti che valgano a provarne nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e le altre circostanze in cui ebbero origine.

     Questi documenti saranno quindi presentati al consiglio d'amministrazione od all'autorità che ne fa le veci, unitamente alla denuncia dell'interessato, qualora fosse stata presentata.

 

          Art. 33.

     Per i militari della regia marina le cause e la natura delle ferite, lesioni ed infermità per il servizio sulle navi saranno accertate da un rapporto particolareggiato del medico di bordo, da un attestato del comandante e da un estratto del gran giornale di bordo.

     Le cause e la natura delle infermità, lesioni o ferite, riportate per il servizio a terra, risulteranno da un rapporto dell'ufficiale medico chiamato a prestare i primi soccorsi, da un certificato del direttore dell'ospedale nel quale il militare venne curato, e da un attestato del comandante di corpo, o capo di servizio, da cui dipende il militare.

 

          Art. 34.

     Il consiglio o l'autorità competente, fatte, ove occorrano, nuove indagini, e raccolti nuovi documenti, esprimerà ragionatamente in apposito processo verbale, il suo giudizio sui due punti seguenti:

     1) se sia abbastanza provata la realtà del fatto cui viene attribuita la ferita, la lesione, o l'infermità;

     2) se questo fatto riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuto per vera e propria causa di servizio.

 

          Art. 35.

     Il processo verbale originale ed i documenti giustificativi, saranno accuratamente custoditi negli archivi dell'amministrazione, o del corpo, per ogni futura evenienza; e presso i corpi militari il processo verbale sarà inoltre trascritto sul registro degli atti d'amministrazione.

 

          Art. 36.

     La ferita, lesione, od infermità che venga riconosciuta proveniente da causa di servizio sarà annotata sullo stato di servizio o sulla matricola dell'impiegato o del militare, secondo le norme relative.

 

          Art. 37.

     Se la deliberazione del consiglio, o dell'autorità che ne fa le veci, è negativa, ne sarà data comunicazione all'interessato, e questi potrà presentarne reclamo, per via gerarchica, al Ministero, il quale provvederà in merito con motivata decisione.

 

          Art. 38.

     Se avvenga che, contrariamente al parere espresso dal consiglio, o dall'autorità che ne faccia le veci, le ferite, lesioni od infermità non siano, in seguito, riconosciute ed ammesse dal Ministero come provenienti da causa di servizio, verranno cancellate dallo stato di servizio, o matricola, le annotazioni che già vi fossero state inserite, dandosene la debita comunicazione all'interessato.

 

          Art. 39.

     Adempiranno alle funzioni commesse dal presente titolo alle autorità civili o comandanti di corpo ed ai consigli di amministrazione:

     a) per i funzionari capi di amministrazioni civili, un altro funzionario, almeno di pari grado, da designarsi dal ministro;

     b) per gli ufficiali generali od ammiragli e di grado corrispondente, in qualunque posizione, il rispettivo comandante di corpo d'armata o di dipartimento militare marittimo, ed occorrendo un altro ufficiale generale od ammiraglio, designato dal ministro, od anche lo stesso ministro;

     c) per gli impiegati di amministrazioni civili non aventi consiglio, l'autorità superiore, centrale o provinciale, da cui dipendono;

     d) per gli ufficiali dell'esercito addetti ad ispettorati, comandi, direzioni od uffici, non aventi consigli di amministrazione a sè, un corpo possibilmente della stessa arma, da designarsi dal comandante di divisione;

     e) per gli ufficiali dei corpi della regia marina, non aventi consiglio d'amministrazione, i comandi dei dipartimenti militari marittimi dai quali dipendono.

 

Capo II

 

DEI CRITERI DA SEGUIRE NELL'ACCERTAMENTO

 

          Art. 40.

     A determinare la provenienza da causa di servizio si richiede che la ferita, la lesione o l'infermità, non solo sia stata riportata mentre l'impiegato o il militare attendeva ad un servizio comandato, ma ripeta dal servizio stesso la sua cagione.

     Sarà considerato come causa di servizio qualunque fatto richiesto dal medesimo, ed avente in sè virtualmente il pericolo della lesione od infermità riportata.

     Saranno considerati in servizio comandato l'impiegato civile ed il militare che avranno operato dietro ordine espresso, od anche spontaneamente, in forza dei doveri che, giusta le leggi ed i regolamenti, spettano al loro ufficio.

 

          Art. 41.

     Nei giudizi sulla provenienza delle ferite, lesioni od infermità, i consigli di amministrazione, o le autorità civili e militari che ne facciano le veci, avranno cura di distinguer bene la causa di servizio specificata all'articolo precedente, dalla semplice occasione di servizio.

     E' occasione quel fatto o quella circostanza attinente al servizio, che ha soltanto un nesso casuale colla lesione od infermità, di cui la causa vera e propria sta nel novero dei fatti comuni estranei al servizio.

 

          Art. 42.

     Per determinare la causa di servizio nei casi di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, non basterà che l'impiegato od il militare siasi trovato di ordinaria residenza nel luogo in cui regni o siasi sviluppata alcuna di dette malattie, ma si richiederà che esso, o per ordine superiore, o nel disimpegno delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi o dai regolamenti, ovvero coll'essere comandato da un luogo immune ad un luogo infetto, sia stato esposto a maggiore probabilità e rischio di esserne colpito.

     Tale condizione non è richiesta nei casi contemplati all'art. 24 del testo unico delle leggi sulle pensioni, X la residenza nelle località ivi indicate, una X che le malattie specificate nell'articolo stesso, X state causate dal servizio.

 

          Art. 43.

     Nei casi d'infermità non cagionate da violenza esterna (malattie speciali del clima d'Africa, malattie endemiche, epidemiche ed infettive, oftalmie, ecc.), ed anche nei casi di ernie, comunque sviluppatesi, i consigli di amministrazione o le autorità che ne facciano le veci, prima di pronunciare il loro giudizio sulla causa delle infermità stesse, dovranno chiedere il parere del medico provinciale, o del dottore di sanità del corpo d'armata o del dipartimento militare marittimo, secondo che si tratti d'un impiegato civile ovvero di un militare dell'esercito o dell'armata.

     Se poi le conclusioni del consiglio d'amministrazione, o di chi per esso, fossero contrarie a quelle del parere medico legale, ne sarà riferito al Ministero da cui dipende l'impiegato civile o il militare, e questo, sentita rispettivamente la direzione di sanità del Regno, o l'ispettorato di sanità militare o di marina, deciderà se l'infermità sia o no da ammettersi come dipendente da causa di servizio.

 

Titolo III

 

DOMANDE PER INFERMITA', LESIONI O FERITE PROVENIENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

 

Capo I

 

DELLE DOMANDE DEGLI IMPIEGATI CIVILI

 

          Art. 44.

     Quando la domanda dell'impiegato civile sia diretta a conseguire il collocamento a riposo per infermità o ferite provenienti da causa di servizio, essa deve contenere l'indicazione della infermità, lesione o ferita, e delle circostanze che le hanno cagionate.

     Alla domanda sarà unita copia dello stato di servizio, il processo verbale di cui all'art. 34 del presente regolamento, con i documenti giustificativi, ed un rapporto del capo di servizio competente, da cui risultino, il tempo che l'impiegato avesse passato in aspettativa od in congedo straordinario per motivi di salute, e quelle altre notizie che si avessero circa le condizioni di salute dell'impiegato stesso.

     Alla domanda potrà essere unito un certificato del medico curante.

 

          Art. 45.

     Ricevuta la domanda, il Ministero o la superiore autorità locale che ne faccia le veci, disporrà, presi gli opportuni accordi, che l'impiegato sia sottoposto a visita collegiale di tre sanitari, da scegliersi possibilmente fra quelli addetti a cliniche universitarie, od al servizio militare.

     In difetto si potrà pure ricorrere all'opera di medici addetti a pubblici stabilimenti, od a quella dell'ufficiale sanitario comunale.

     La visita collegiale potrà anche essere eseguita da due sanitari, qualora sul luogo non si trovino altri medici addetti al servizio governativo e di pubblici stabilimenti, e ciò nel solo caso in cui l'impiegato si trovi nella fisica impossibilità di recarsi in una clinica od ospedale, conformemente al disposto dell'art. 52 del presente regolamento.

     Queste circostanze dovranno risultare dagli atti.

     Se l'impiegato o il militare risieda all'estero, il collegio medico viene costituito dalle regie autorità diplomatiche o consolari, possibilmente con medici civili o militari dipendenti dal governo italiano; e tali autorità devono curare che i relativi verbali siano compilati nei modi prescritti dagli articoli 49 e 66 del presente regolamento. La eventuale visita di appello viene eseguita da altro sanitario, parimenti prescelto dalle suddette autorità [2] .

 

Capo II

 

DELLE DOMANDE DEI MILITARI

 

          Art. 46.

     Qualora la domanda del militare miri ad ottenere il riposo per ferite, lesioni od infermità provenienti da causa di servizio, il comandante di corpo vi unirà copia dello stato di servizio, il processo verbale di cui all'art. 34 del presente regolamento, con i relativi documenti, ed un suo rapporto da cui risulti il tempo che il militare passò in cura al proprio domicilio, ai bagni, all'ospedale, od in licenza per convalescenza; e così corredata la trasmetterà alla direzione dell'ospedale militare, perchè proceda alla visita sanitaria del richiedente.

 

          Art. 47.

     La visita sarà eseguita da un ufficiale superiore assistito da altri due ufficiali medici. Potrà però essere eseguita coll'assistenza di un ufficiale medico, quando non siano presenti sul luogo altri ufficiali medici, o non possano questi venire distolti dal loro servizio, nel qual caso dovrà però farsi risultare nel certificato tale eccezionale circostanza.

 

Capo III

 

DELLE VISITE SANITARIE

 

          Art. 48.

     Della visita collegiale di cui ai precedenti articoli sarà rilasciato un certificato firmato da tutti i medici che vi presero parte, nel quale siano accuratamente descritte le ferite, lesioni od infermità attribuite al servizio, e sia dichiarato se esse possano ritenersi prodotte dal fatto addotto come dipendente dal servizio.

 

          Art. 49.

     I medici incaricati di compilare i certificati di cui all'articolo precedente, dopo avere premesse le generalità, cioè l'età, il temperamento e la costituzione dell'impiegato o del militare da essi visitato, e la esposizione dei fatti, quali vengono riferiti come causa della malattia, lesione od imperfezione motivante l'inabilità al servizio, dovranno:

     1) descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obbiettivi e subbiettivi) da essi rilevati;

     2) indicare, quando sia necessario, le cure già tentate, e dire se queste facciano ritenere inutile tentarne altre, diguisachè le infermità e i difetti osservati si possano dichiarare tali da impedire la continuazione o la riassunzione del servizio;

     3) dichiarare se a loro giudizio le infermità, le alterazioni fisiche, o i disturbi funzionali siano da attribuirsi ai fatti allegati dagli interessati, e riconosciuti dai consigli di amministrazione, o dalle autorità che ne facciano le veci, come legalmente provati, e costituenti causa di servizio.

 

          Art. 50.

     Quando un'infermità dipendesse da lunghe navigazioni, il certificato sarà rilasciato, anche in quei casi non infrequenti di sconcerti di salute, accompagnati da morboso e permanente dimagramento, non che da depressione morale invincibile, segnatamente quando queste condizioni si verifichino in individui che abbiano varcato l'età di cinquanta anni, che sieno stati esposti a gravi fatiche o pericoli od a naufragio, o che siano stati colpiti da grave anemia, o da altra malattia dipendente dalla vita di mare, i cui effetti perdurino e dieno luogo in chi ne è affetto ad una reale e ben accertata incapacità a reggere più oltre alla vita di bordo.

 

          Art. 51.

     Se per un motivo qualunque non siano stati compiuti prima della domanda di collocamento a riposo gli atti relativi all'accertamento delle infermità, ferite o lesioni, prescritti dal titolo II del presente regolamento, vi si provvederà con le norme ivi indicate, prima di chiedere la visita collegiale, a cura dell'autorità civile o militare, cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo.

 

          Art. 52.

     Per gli impiegati civili sarà di volta in volta designato il luogo dove sarà eseguita la visita medica, scegliendosi possibilmente una clinica, od un ospedale civile o militare: i militari invece si presenteranno alla direzione dell'ospedale militare, salvo che per la natura o la gravezza dell'infermità non siano in grado di recarvisi senza inconvenienti, nel qual caso si provvederà d'ufficio per la visita a domicilio.

     Gli ufficiali generali od ammiragli e di grado corrispondente, nonchè gli ufficiali superiori comandanti di corpo, possono essere visitati al loro domicilio.

     I medici si dovranno sempre assicurare che l'impiegato o il militare da sottoporre a visita sia quello indicato nei documenti.

 

          Art. 53.

     Se l'impiegato o il militare da sottoporre a visita si trovasse ricoverato in un manicomio, i sanitari incaricati della visita si procureranno dal direttore dello stabilimento, a mezzo della prefettura o del direttore dell'ospedale militare, un certificato contenente tutte le necessarie indicazioni, ed in base ad esse pronunzieranno il loro parere.

     Potranno pure, quando lo credessero opportuno, chiedere alle competenti autorità il permesso di accedere a visita diretta dell'infermo.

 

          Art. 54.

     L'autorità civile o militare cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo, darà comunicazione all'interessato dell'esito della visita subìta.

     Se questi nulla abbia da osservare, la domanda con i relativi documenti, se d'impiegato civile, sarà trasmessa al medico provinciale, se di militare di terra o di mare, al direttore di sanità del corpo d'armata o del dipartimento, perchè in apposito certificato esprimano il loro avviso sulle dichiarazioni fatte dai medici che procedettero alla visita collegiale, chiedendo, ove ne fosse il caso, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il richiedente.

     Questo parere sarà trasmesso al Ministero per via gerarchica, insieme alla domanda di riposo con i relativi documenti. Per i militari di truppa dell'esercito i comandanti dei corpi potranno direttamente corrispondere col Ministero della guerra.

 

          Art. 55.

     Contro il giudizio della visita collegiale di cui agli articoli 45 e 47, l'interessato potrà appellarsi a quello del medico provinciale, o del direttore di sanità del corpo d'armata o del dipartimento, secondochè si tratti d'impiegato civile ovvero di militare di terra o di mare, e questi, ad invito dell'autorità civile o militare, cui venne rivolta la domanda di riposo, lo visiterà personalmente, rilasciando un certificato da compilarsi con le norme stabilite per quelli delle visite collegiali.

     La visita di appello ha sempre luogo nel caso contemplato dall'art. 53, eccettuato quando le conclusioni del collegio medico siano state accettate dall'interessato che, non essendo ancora legalmente rappresentato, sia, secondo il giudizio dei sanitari, in condizioni da comprendere l'importanza dell'atto, ovvero siano state accettate dal suo legale rappresentante [3] .

 

          Art. 56.

     Pervenute al Ministero le domande coi documenti e i certificati medici, e riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà dallo stesso invitata la direzione di sanità del regno, se trattasi d'impiegato civile, o il rispettivo ispettorato di sanità, se trattasi di militare dell'esercito o dell'armata, ad esaminare i giudizi di competenza medica, ed a pronunciare in proposito un parere finale.

     Questo parere finale può omettersi nel caso che l'autorità sanitaria di appello sia concorde nel giudizio col collegio medico, salvo che l'impiegato o il militare ritenga nel suo interesse di provocarlo dopo le comunicazioni dell'esito della seconda visita [4] .

 

          Art. 57.

     Per gli impiegati civili dei Ministeri della guerra e della marina, e per quelli degli uffici dipendenti, si procederà analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

 

Capo IV

 

CLASSIFICAZIONE DELLE FERITE ED INFERMITA' PER I MILITARI

 

          Art. 58.

     Allorquando le ferite, lesioni od infermità riportate per causa di servizio rendano il militare inabile in modo permanente al servizio, gli ufficiali medici dovranno dichiarare nel certificato della visita collegiale di cui all'art. 47, in quale delle tre categorie designate dagli articoli seguenti, siano le medesime da comprendersi.

 

          Art. 59.

     Sono da assegnarsi alla prima categoria:

     a) la perdita intiera ed incurabile della vista;

     b) l'amputazione di due membri;

     c) la perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membri.

 

          Art. 60.

     La coesistenza di due malattie od imperfezioni, ciascuna equivalente alla perdita assoluta di una mano o di un piede, sarà considerata come equivalente alla perdita di due membri.

 

          Art. 61.

     Sono da comprendersi nella seconda categoria:

     a) l'amputazione di un membro;

     b) la perdita assoluta ed incurabile dell'uso di un membro, e le infermità equivalenti, ossiano:

     1) l'immobilità del capo e le permanenti deviazioni sue o della colonna vertebrale, tali da apportare grave deformità o grave ostacolo agli atti essenziali della vita;

     2) le lesioni del cranio, accompagnate da gravi e permanenti dissesti funzionali encefalici;

     3) la sordità compiuta e bilaterale;

     4) le alterazioni delle facoltà mentali, gravi e permanenti nelle diverse loro forme;

     5) la paralisi delle palpebre dei due occhi, dei muscoli del collo, del lombi;

     6) il tremito permanente al grado da rendere malferma la deambulazione o da impedire l'uso di un arto principale;

     7) l'epilessia, le vertigini gravi pel grado e per la frequenza;

     8) le gravi alterazioni organiche d'ambo gli occhi con diminuzione della vista così da impedire il dirigersi nelle vie da solo;

     9) le lesioni organiche e funzionali della lingua, di tale gravità da doversi considerare perduta la facoltà della loquela, difficile la deglutizione;

     10) la disfagia grave e permanente;

     11) le gravi lesioni organiche della laringe, della trachea, dei polmoni, le fistole delle vie aeree, che arrechino grave dissesto alle funzioni respiratorie;

     12) le gravi alterazioni organiche del cuore o del pericardio;

     13) le fistole epatiche, spleniche, gastriche ed intestinali;

     14) il vomito ed il rigurgito abituali e con manifesta lesione della nutrizione;

     15) le cachessie inoltrate e il marasmo grave;

     16) l'ano preter-naturale, la fistola retto-vescicale, la incontinenza delle fecci, la enuresi continua, l'iscuria, l'ematuria e la piuria gravi, croniche, permanenti;

     17) la perdita totale o quasi totale del pene, l'evirazione;

     18) la mancanza o la perdita assoluta dell'uso delle prime tre dita di una mano, di quattro dita di una mano, di cinque dita tra le due mani, delle due dita pollice ed indice di una mano ed insieme del pollice dell'altra mano;

     19) l'artritide cronica riuscita ad organiche gravi viziature d'una principale articolazione, con grave lesione della funzionalità;

     20) la carie e la necrosi estese, quando hanno sede in ossa cospicue;

     21) gli aneurismi di cospicui tronchi arteriosi, le dilatazioni vasali estese, pericolose o manifesta causa d'impedimento della funzione di un membro principale;

     22) tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, gravi, permanenti e tali da arrecare conseguenze identiche a quelle delle malattie ed imperfezioni sovra indicate.

 

          Art. 62.

     La esistenza di più infermità o lesioni di natura diversa, ma di gravità minore di quelle considerate come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede, saranno tuttavia ritenute come equivalenti ad essa perdita, quando dalle medesime risulti uno stato di organico debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue ad una infermità o lesione di seconda categoria.

 

          Art. 63.

     Debbono ascriversi alla terza categoria le ferite, lesioni, od infermità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che pur rendono il militare inabile a proseguire o riassumere più tardi il servizio nel corpo cui appartiene o in altro qualsiasi dell'esercito o dell'armata.

 

          Art. 64.

     In caso di aggravamento delle lesioni od infermità per le quali un militare fu collocato a riposo, potrà il medesimo far valere i suoi maggiori diritti mediante apposita domanda accompagnata dal decreto di pensione, e da un certificato medico, entro il termine di cinque anni dal dì del suo collocamento a riposo.

     Per accertare l'aggravamento dell'infermità si seguiranno le norme enunciate nel capo III del presente titolo.

 

Titolo IV

 

DELLE DOMANDE PER INFERMITA' NON PROVENIENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

 

Capo I

 

DELL'ACCERTAMENTO DELLA FISICA INABILITA'

 

          Art. 65.

     Quando le domande degli impiegati civili e dei militari tendono ad ottenere il riposo o la riforma per infermità o lesioni non dipendenti da causa di servizio, l'autorità civile o militare, alla quale venne rivolta la domanda, provvederà per la visita medica collegiale come al titolo precedente, con le stesse norme e cautele.

 

          Art. 66.

     I medici, nel loro certificato, dopo la descrizione della infermità, dichiareranno semplicemente se l'impiegato o il militare sia per essa divenuto inabile in modo permanente a proseguire il servizio od a riassumerlo.

 

          Art. 67. [5]

     Il verbale di visita medica collegiale, munito della dichiarazione di accettazione da parte dell'impiegato o del militare, insieme alla sua domanda, allo stato dei servizi, ed alla fede di nascita, viene trasmesso al ministero, a mezzo dell'autorità indicata nell'art. 65, affinché provveda in conformità, salvo il diritto di appello da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 68.

 

          Art. 68.

     Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio è ammessa la visita di appello, di cui all'art. 55, che potrà anche essere provocata dall'amministrazione.

 

Capo II

 

DELLA RIFORMA DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO E DELL'ARMATA PER DIFETTO D'IDONEITA' INTELLETTUALE

 

          Art. 69.

     L'ufficiale dell'esercito o dell'armata, il quale per menomata idoneità intellettuale non sia più in condizioni di esercitare l'ufficio inerente al suo grado, e non raggiunga i venticinque anni di servizio richiesti per il collocamento a riposo, viene collocato in riforma, a senso della legge sullo stato degli ufficiali.

 

          Art. 70.

     Quando accada che un ufficiale sia dal comandante di corpo, o capo di servizio, ovvero da un'autorità a questo superiore, reputato non più idoneo a servire nel proprio grado per il motivo accennato nel precedente articolo, il Ministero dovrà esserne informato per via gerarchica, mediante particolareggiato rapporto.

 

          Art. 71.

     Trattandosi d'un ufficiale dell'esercito, il Ministero, se trova motivo a procedere, ordinerà al comandante del corpo d'armata, nel cui territorio risiede l'ufficiale, di convocare una commissione, composta di due ufficiali generali e di un comandante di divisione come presidente, dei quali nessuno abbia avuto occasione di pronunziarsi sul rapporto di cui all'articolo precedente.

     Per gli ufficiali dell'armata, la commissione sarà nominata dal Ministero, e si comporrà di tre ufficiali ammiragli, o di grado corrispondente, di cui uno, avente il grado di vice ammiraglio, assumerà la presidenza.

 

          Art. 72.

     Questa commissione, mediante le informazioni e le prove che stimerà opportune, farà riconoscere personalmente da uno dei suoi membri se realmente l'ufficiale non sia più in possesso delle qualità di mente necessarie per adempiere alle funzioni del suo grado, e quindi delibererà, a maggioranza di voti, se il medesimo sia o no da collocarsi in riforma.

     Prima però di procedere all'esame dell'ufficiale, la commissione lo informerà dei motivi per i quali viene proposto a riforma, ed esso potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, che saranno inserte negli atti della commissione stessa.

 

          Art. 73.

     L'atto deliberativo della commissione sarà poi, insieme colle altre carte, trasmesso al Ministero dal comandante il corpo d'armata o il dipartimento militare marittimo, con un rapporto, nel quale sia espresso l'avviso sul provvedimento proposto dalla commissione.

 

Titolo V

 

DELLE DOMANDE PER LIQUIDAZIONE DI PENSIONE, ASSEGNO E INDENNITA'

 

Capo I

 

DELLE DOMANDE DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEI MILITARI

 

          Art. 74.

     Gli impiegati civili, per ottenere la liquidazione della pensione o indennità che loro spetti per legge, dovranno presentare istanza al segretariato generale della corte dei conti, sia direttamente, sia col mezzo dell'ufficio al quale appartenevano, ossia, infine, mediante la prefettura o sottoprefettura del luogo di residenza.

     Le domande di liquidazione di pensione motivate da infermità, lesioni o ferite dipendenti da causa di servizio, come pure quelle degli impiegati civili dei Ministeri della guerra e della marina, e degli uffici dipendenti, dovranno sempre essere trasmesse alla corte dei conti a mezzo del Ministero da cui dipendeva l'impiegato.

 

          Art. 75.

     L'ufficiale, dopo aver ricevuto partecipazione del provvedimento, col quale viene collocato a riposo, in riforma, in posizione di servizio ausiliario, ovvero rivocato o rimosso con dritto ad assegnamento vitalizio o temporaneo, farà pervenire al competente Ministero, per mezzo del comandante di corpo, o capo di servizio, cui apparteneva, o del distretto militare, nel quale avrà stabilito la sua residenza, e senza che occorra seguire la via gerarchica, l'istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno, diretta al segretariato generale della corte dei conti.

 

          Art. 76.

     L'istanza dovrà indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, deve essere da lui sottoscritta, contenere l'oggetto della domanda e l'indicazione del luogo dove intenda riscuotere la pensione, l'assegno, o l'indennità, ed il preciso indirizzo dell'abitazione per le notificazioni che occorressero nel procedimento di liquidazione.

     Alla istanza sarà fatto seguire l'indice numerato dei documenti che la corredano.

 

          Art. 77. [6]

     Alla istanza devono essere uniti i seguenti documenti:

     1) l'atto di nascita del richiedente;

     2) il decreto o altro provvedimento, che, giusta l'art. 174 del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70, ordini la cessazione dal servizio dell'impiegato o del militare;

     3) la matricola o lo stato autentico o, se del caso, gli stati autentici dei servizi militari o civili, rilasciati, ciascuno, dall'amministrazione alla cui dipendenza i servizi stessi furono prestati; dai quali documenti deve specificamente risultare:

     a) la durata di tutti i servizi di qualsiasi natura e dei periodi di aspettativa, di disponibilità, di sospensione ed in genere di qualunque altra posizione che abbia determinato concessione, aumento, riduzione o sospensione di stipendio, retribuzione, paga o assegno, oppure dia luogo a diversa valutazione o esclusione, ai fini di pensione, del tempo corrispondente;

     b) le indicazioni dei relativi provvedimenti, cioè la data, la qualità, il contenuto, gli estremi della loro registrazione alla corte dei conti, ove sia avvenuta, e se abbiano influenza sullo stipendio, paga o assegno, l'ammontare di questo e la rispettiva decorrenza;

     c) i periodi di permanenza in servizio, che diano ragione ad un aumento nel calcolo del tempo valutabile per la pensione;

     d) le annotazioni specifiche relative alle campagne di guerra, alle ferite, lesioni e infermità contratte per cause di servizio con l'indicazione dei provvedimenti relativi, la data delle lauree o di altri titoli di studi superiori conseguiti e tutte le altre indicazioni che possono, a sensi di legge, influire sul calcolo della pensione;

     e) la dichiarazione della loro perfetta conformità all'originale, nonché quella constatante non essere avvenute nel servizio dell'impiegato civile o del militare altre variazioni o interruzioni, all'infuori di quelle descritte nel documento;

     f) le firme delle autorità responsabili della esattezza dell'atto e della perfetta sua corrispondenza allo stato di fatto.

 

          Art. 78.

     Gli impiegati retribuiti con aggio dovranno altresì presentare copie autentiche delle liquidazioni degli aggi goduti nell'ultimo quinquennio di servizio.

     Qualora il contabile creda aver diritto all'applicazione dell'art. 73 del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovrà presentare anche le copie autentiche delle liquidazioni relative agli aggi riscossi negli esercizi costituenti il primo anno dell'ultimo dodicennio di servizio effettivo.

 

          Art. 79.

     Se l'impiegato, per disposizione di legge, sia passato in servizio di una provincia, di un comune o di un ente o corpo morale, dovrà presentare uno speciale stato autentico di servizio, nel quale sieno altresì indicati il montare annuo e la decorrenza dei singoli stipendi; e sia fatta esplicita dichiarazione circa le eventuali interruzioni verificatesi nel servizio stesso.

     Uguale stato autentico di servizio dovrà essere prodotto dall'impiegato che per disposizione di legge sia passato dal servizio di una provincia, di un comune, o di un ente o corpo morale a servizio dello Stato.

 

          Art. 80.

     Gli ufficiali che passano dalla posizione ausiliaria a quella di riposo, presenteranno per regola generale la sola istanza ed il decreto della pensione già loro liquidata, come pure i decreti di chiamata in servizio effettivo e di ritorno nella posizione ausiliaria, quando fossero rimasti in attività più di sei mesi continui.

 

          Art. 81.

     Per i militari di truppa, il comandante di corpo, avuta partecipazione dal Ministero del collocamento a riposo o in riforma di un militare, trasmetterà al Ministero l'istanza per la liquidazione della pensione, conforme all'art. 76 del presente regolamento, ed una dichiarazione dalla quale risultino la data precisa della cessazione dal servizio, e l'ultimo assegno di cui il militare fu provveduto.

     Per gli effetti dell'art. 102 del testo unico delle leggi sulle pensioni, l'alloggio in natura che riceve il militare di truppa del regio esercito, è computato per tutti indistintamente in ragione di lire sessanta annue in aggiunta all'assegno.

 

          Art. 82.

     Agli impiegati civili, non dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina saranno consegnati a cura delle competenti amministrazioni, la copia od estratto del decreto di cessazione dal servizio, e lo stato autentico di servizio di cui al n. 4 dell'art. 77 del presente regolamento. Sarà inoltre restituito l'atto di nascita che fosse stato presentato con la domanda di collocamento a riposo.

 

          Art. 83.

     Le copie dei decreti che fecero cessare dal servizio i militari e gli impiegati civili dei Ministeri della guerra e della marina, e degli uffici dipendenti, saranno unite alle istanze a cura del Ministero competente.

 

          Art. 84. [7]

 

          Art. 85.

     Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all'art. 185 del testo unico delle leggi sulle pensioni, che non avesse ottenuto la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità, dovrà unirsi alla istanza il decreto di riabilitazione, insieme agli altri documenti richiesti dal presente regolamento.

 

Capo II

 

DELLE DOMANDE DELLE FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEI MILITARI

 

Sezione I

 

DELLE DOMANDE DI TRATTAMENTO ORDINARIO

 

          Art. 86.

     Le vedove e gli orfani degli impiegati civili e dei militari, morti in servizio o pensionati, presenteranno al segretariato generale della corte dei conti l'istanza per la liquidazione della pensione, assegno o indennità che possa loro spettare ai termini di legge, o direttamente, o per mezzo dell'amministrazione da cui dipendeva il rispettivo marito o padre, od anche per mezzo della prefettura o sottoprefettura del luogo ove dimorano.

     I Ministeri a richiesta della corte dei conti forniranno le notizie e i documenti necessari che fossero in loro possesso, per l'accertamento del diritto a pensione dei richiedenti.

 

          Art. 87.

     Le vedove degli impiegati civili e dei militari morti in effettivo servizio, in disponibilità o in aspettativa, dovranno unire alla domanda i seguenti documenti:

     1) il proprio atto di nascita;

     2) l'atto di nascita del marito;

     3) l'atto di matrimonio;

     4) l'atto di morte del marito;

     5) un atto giudiziale di notorietà, od anche un certificato municipale, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro l'istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo, e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva, ed inoltre se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito;

     6) altro simile certificato, che può anche essere unito al precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, e se la madre conviva o meno coi figli, e rechi inoltre la data della nascita d'ogni singola persona, e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

     7) lo stato autentico dei servizi, o copia della matricola militare, che può richiedersi dagli interessati al Ministero competente ovvero al comandante di corpo;

     8) i titoli relativi alla carriera, indicati al n. 3 dell'art. 77, se trattasi della vedova di un impiegato civile o di un ufficiale: o la dichiarazione di cui all'art. 81, se trattasi della vedova di un militare di truppa.

 

          Art. 88.

     Le vedove degli impiegati civili e dei militari già pensionati, od in posizione ausiliaria, dovranno unire alla domanda di riversibilità di pensione i documenti accennati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo precedente, e la copia del decreto o titolo di concessione della pensione goduta dal marito.

     Qualora la vedova non sia in grado di presentare quest'ultimo documento, potrà procurarsi un certificato equivalente o dalla delegazione del tesoro, o dall'ufficio incaricato del pagamento della pensione al marito.

 

          Art. 89.

     Gli orfani d'impiegato civile o di militare morto in servizio, privi anche di madre, ai documenti accennati ai numeri 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'art. 87, aggiungeranno l'atto di morte della madre e gli atti di loro nascita.

 

          Art. 90.

     Gli orfani d'impiegato civile o di militare pensionato, e di madre premorta al marito, uniranno alle loro domande di riversibilità di pensione i documenti indicati ai numeri 3, 4, e 6 del citato art. 87, nonchè l'atto di morte della madre, gli atti di loro nascita, ed il titolo di concessione, o certificato equivalente, della pensione del padre.

 

          Art. 91.

     Gli orfani di madre già provveduta di pensione presenteranno gli atti di loro nascita, quello di morte della madre, la situazione di famiglia al giorno della morte della genitrice, ed il titolo di concessione, o certificato equivalente della pensione della madre.

 

          Art. 92.

     Quando sia stata pronunciata definitiva separazione di corpo contro la madre, o sia avvenuto il passaggio di lei ad altre nozze, gli orfani, in aggiunta ai documenti enumerati agli articoli precedenti, presenteranno copia autentica dell'atto di separazione o dell'atto del nuovo matrimonio.

 

          Art. 93.

     Quando i figli, sia dell'ultimo o di precedente matrimonio dell'impiegato civile o del militare, non convivessero con la vedova, per ottenere la quota di pensione ad essi spettante ai termini di legge, dovranno presentarne alla corte dei conti regolare domanda, producendo un atto giudiziale di notorietà, o un certificato municipale, comprovante che vivono separati dalla madre o matrigna.

     Uguale domanda dovranno produrre i figli ed i figliastri che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione, ma in questo caso dal documento sopraddetto dovrà risultare il giorno in cui avvenne la separazione.

 

          Art. 94.

     Alle domande delle vedove e degli orfani dei militari morti in effettivo servizio o in pensione, si dovrà pure unire copia autentica del permesso di matrimonio, o della dichiarazione d'indulto accordato al marito o padre rispettivo, salvo che il matrimonio sia stato contratto in tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiedere l'autorizzazione, ovvero sia applicabile ai richiedenti il disposto degli articoli 126 e 129 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

 

          Art. 95.

     Le vedove e gli orfani cui fosse applicabile il disposto degli articoli 117 e 118 del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno pure presentare un certificato comprovante i rilasci eseguiti dal loro rispettivo marito o padre.

 

          Art. 96.

     La moglie, ed in mancanza di essa, i figli minorenni e le figlie minorenni, purchè nubili, di un assente, per conseguire temporaneamente la riversibilità degli assegni già concessi, o che avrebbero potuto competere al rispettivo marito o padre per i servizi resi, dovranno presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

     In luogo dell'atto di morte, dovrà presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale, in conformità delle disposizioni del titolo III del codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

     Qualora successivamente fosse constatata la morte, dovrà presentarsi nuova istanza per il conseguimento della pensione definitiva, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

 

          Art. 97.

     La moglie ed i figli dell'impiegato civile e del militare, in effettivo servizio o in pensione, che per effetto di condanna penale abbia perduto il diritto a pensione o il godimento della stessa, o che si trovi sospeso dall'esercizio di questi diritti, oltre i documenti indicati pei singoli casi dagli articoli precedenti, dovranno anche presentare copia autentica della sentenza di condanna, sulla quale sarà altresì indicato se la medesima sia passata in giudicato.

 

Sezione II

 

DELLE DOMANDE DI TRATTAMENTO PRIVILEGIATO

 

          Art. 98.

     Quando le domande siano motivate dalla morte di un impiegato civile o di un militare, attribuita a causa di servizio, saranno alle stesse unite, secondo i casi, i documenti di cui alla sezione precedente, ed il ministro farà procedere all'accertamento dei fatti pei quali s'invoca pensione privilegiata.

     L'autorità civile o militare, cui sia dal Ministero commesso di raccogliere le prove della morte di un impiegato civile o di un militare, avvenuta in servizio comandato, ovvero in conseguenza di ferite, lesioni od infermità dipendenti da causa di servizio, seguirà nell'adempimento del suo mandato le norme tracciate dai seguenti articoli.

 

          Art. 99.

     La morte avvenuta in servizio comandato o per effetto di ferite, lesioni od infermità contratte per causa di servizio sarà provata:

     a) coi rapporti ufficiali, processi verbali, estratti dal registro dei disgraziati accidenti, o dichiarazioni che fossero state compilate per debito d'ufficio, ovvero con atti d'inchiesta, da cui risultino la data, il luogo e le circostanze dei fatti;

     b) con certificati d'ufficiali di sanità civili o militari, ed in mancanza di questi, con attestazioni di autorità o con atti d'inchiesta, comprovanti come il fatto allegato sia stato causa diretta della morte, o dell'infermità, cui dovette soccombere l'impiegato civile od il militare.

 

          Art. 100.

     La morte avvenuta per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, sarà provata:

     a) con un certificato dell'autorità civile o militare del luogo dove avvenne la morte, dal quale consti che in quel tempo dominava ivi la malattia cui viene attribuita la morte;

     b) con un certificato del capo di servizio o comandante di corpo da cui consti che l'impiegato civile o il militare dovette per causa di servizio assoggettarsi in modo eccezionale all'influenza di tale malattia;

     c) con un certificato del direttore dell'ospedale dove l'impiegato civile o il militare fu ricoverato, ovvero del sanitario che ne ebbe la cura, da cui consti che fu vittima della suddetta malattia.

     Ove non fosse possibile procurarsi il certificato dell'ufficiale di sanità, vi supplirà l'autorità civile o militare del luogo, con una inchiesta.

 

          Art. 101.

     Se la morte, per le cause di cui all'articolo precedente, fosse avvenuta a bordo d'una nave dello Stato, sarà giustificata:

     a) da un attestato del comandante della nave, da cui risulti che al tempo della morte dominava a bordo la malattia, e che la persona defunta dovesse per ragioni di servizio subirne l'influenza;

     b) da un estratto del gran giornale di bordo;

     c) da un certificato dell'ufficiale di sanità che avrà curato l'infermo e da cui risulti che tale malattia ne ha cagionata la morte.

     Alla mancanza di questo certificato, potrà supplirsi con atti d'inchiesta, analogamente a quanto è prescritto dal precedente articolo.

 

          Art. 102.

     Nei certificati sanitari riguardanti impiegati civili o militari morti per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose, o endemiche, di cui ai precedenti articoli 100 e 101, i medici dovranno:

     1) descrivere accuratamente la malattia, indicando tutti i sintomi che la caratterizzano, e designandola col nome sotto il quale è volgarmente più conosciuta;

     2) determinarne l'origine, l'andamento, la durata, la continuità e l'esito.

 

          Art. 103.

     La morte avvenuta in battaglia od in navigazione, dovrà essere provata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile.

 

          Art. 104. [8]

     In base ai precedenti accertamenti, deve essere promosso il giudizio del consiglio di amministrazione o dell'autorità che ne fa le veci, nei modi e con le cautele indicate negli articoli 34 e seguenti del presente regolamento e salvo il disposto dell'art. 10 del regolamento esecutivo del Regio Decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 .

     Allorquando sulle cause che determinarono la morte dell'impiegato o del militare non sia stato sentito il giudizio definitivo della direzione generale della sanità pubblica o dell'ispettorato di sanità militare competente, a seconda dei casi, tale giudizio deve essere provocato se la corte dei conti lo ritenga necessario.

 

          Art. 105.

     Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alle vedove ed agli orfani contemplati agli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni: avvertendo che alle domande delle vedove dovranno essere allegati gli atti di nascita dei figli minorenni, e delle figlie nubili minorenni.

 

Sezione III

 

DELLE DOMANDE DEI GENITORI, DEI FRATELLI E DELLE SORELLE DEI MILITARI

 

          Art. 106.

     Per l'accertamento del diritto a pensione dei genitori e dei fratelli e sorelle di militari, morti per causa di servizio, si seguiranno le stesse norme stabilite dalla sezione precedente.

 

          Art. 107.

     Il genitore del militare dovrà unire alla domanda di liquidazione di pensione i seguenti documenti:

     1) il proprio atto di nascita;

     2) l'atto di nascita del figlio defunto;

     3) l'atto di matrimonio dei genitori del defunto;

     4) l'atto di morte del militare;

     5) una dichiarazione della giunta municipale da cui risulti che il defunto era l'unico sostegno del richiedente;

     6) un giudiziale atto di notorietà, o un certificato municipale, comprovante la situazione della famiglia del richiedente al giorno della morte del militare, che comprenda anche i figli non conviventi col padre o colla madre, e colla data di nascita di ciascun membro, e per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

     7) altro simile certificato comprovante che il militare stesso non lasciò vedova o figli, e se la richiedente è la madre, che essa si trova tuttora in stato vedovile;

     8) gli atti di nascita dei figli maschi superstiti;

     9) il certificato medico di cecità o l'atto di morte dell'altro coniuge quando ne sia il caso;

     10) la matricola o stato di servizio del militare, da rilasciarsi dal corpo;

     11) i titoli relativi alla carriera accennati al n. 3 dell'art. 77 se il militare defunto aveva grado d'ufficiale, o la dichiarazione degli assegni, di cui all'art. 81 del presente regolamento, se apparteneva alla truppa.

 

          Art. 108.

     I fratelli e le sorelle nubili minorenni del militare defunto, orfani di entrambi i genitori, dovranno presentare a corredo della domanda di pensione i documenti accennati ai numeri 1 a 7, 10 e 11 dell'articolo precedente, e gli atti di morte dei genitori.

 

Titolo VI

 

DISPOSIZIONI SPECIALI PER TALUNI CORPI ARMATI E PER GLI OPERAI DELLA GUERRA E MARINA

 

Capo I

 

CORPI ARMATI

 

          Art. 109.

     Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili agli agenti appartenenti a speciali corpi armati, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sulle pensioni, applicandosi ai medesimi, secondo il grado rispettivo, le norme stabilite per gli ufficiali, ovvero quelle per i militari di truppa, e parimenti lo saranno alle loro famiglie.

 

          Art. 110.

     Saranno obbligati a presentare il permesso di matrimonio le vedove e gli orfani degli agenti appartenenti a corpi armati, i cui regolamenti speciali vietano a coloro che ne fanno parte di contrarre matrimonio senza il superiore consenso.

 

Capo II

 

OPERAI BORGHESI

 

          Art. 111.

     Per gli operai borghesi della guerra, e per gli operai permanenti e lavoranti avventizi di marina di cui al titolo V, capo II, del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno osservarsi le disposizioni per i militari di truppa e le loro famiglie, in quanto sieno ad essi applicabili, e colle avvertenze di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 112.

     Nelle visite sanitarie l'idoneità degli operai deve essere giudicata in rapporto alla specialità del loro servizio. A tal fine, agli altri documenti da consegnarsi all'autorità sanitaria, deve unirsi la dichiarazione del direttore dello stabilimento o dei lavori, comprovante esplicitamente che l'individuo è inabile a proseguire il servizio nella specialità cui è assegnato.

 

          Art. 113.

     Per notificare la data di cessazione dal servizio e la paga, giusta l'art. 82 del presente regolamento, le direzioni degli stabilimenti o dei lavori compileranno apposita dichiarazione dalla quale risulti:

     1) la data precisa in cui l'operaio cessò dal servizio, cioè l'ultimo giorno pel quale gli fu corrisposta la paga, o il sussidio giornaliero, in caso di malattia;

     2) l'ammontare dell'ultima sua paga giornaliera, da calcolarsi, per gli operai borghesi della guerra, nel modo indicato dall'art. 161 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

 

          Art. 114.

     Quando trattasi di operai di marina, o di operai della guerra che si trovassero compresi all'atto del collocamento a riposo nella categoria A della tabella VI annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni, si dovranno pure indicare nella suddetta dichiarazione tutte le paghe da essi godute negli ultimi dodici anni di servizio effettivo.

 

          Art. 115.

     Gli orfani ai quali fosse applicabile l'art. 169 del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno presentare l'atto di morte del padre, e un atto giudiziale di notorietà o certificato municipale comprovante che non hanno diritto a pensione a carico dello Stato, per i servizi del padre.

 

Titolo VII

 

DELLA LIQUIDAZIONE E DEL PAGAMENTO DELLE PENSIONI

 

Capo I

 

DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI

 

          Art. 116.

     Nel segretariato generale della corte dei conti sarà tenuto registro delle istanze che verranno presentate o trasmesse alla corte per liquidazione di pensioni, assegni ed indennità.

 

          Art. 117.

     Richiesti alla parte interessata o alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti che occorrono, sarà compilato negli uffici della corte un progetto di liquidazione.

     Le richieste di documenti o di notizie alle parti si potranno fare per mezzo delle autorità competenti, e qualora ne facciano domanda espressa, anche direttamente, a loro spese, ai termini dell'art. 1 della legge 12 giugno 1890, n. 6889, e del regio decreto 30 novembre 1890, n. 7302.

 

          Art. 118.

     Il presidente della sezione destinerà un consigliere relatore sopra ciascun progetto di liquidazione.

     Sarà fatta comunicazione al procuratore generale presso la corte stessa del progetto di liquidazione con l'istanza della parte, e gli altri documenti tutti che vi sono a corredo.

 

          Art. 119.

     Le parti potranno presentare o far presentare alla corte memorie od altri documenti in appoggio alle loro istanze, e ne sarà fatta comunicazione al procuratore generale.

 

          Art. 120.

     Sarà comunicato al procuratore generale il risultato delle ulteriori istruzioni o indagini che fossero ordinate dalla corte.

 

          Art. 121.

     Il procuratore generale restituirà gli atti alla sezione, unendo al progetto di liquidazione le sue conclusioni scritte.

 

          Art. 122.

     Nel giorno fissato, la sezione, sentito il rapporto del consigliere relatore, darà la sua deliberazione amministrativa, in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale.

 

          Art. 123.

     Quando la corte deliberi non competere pensione alcuna, la deliberazione motivata della sezione sarà firmata dal presidente e dal segretario generale; ed una copia conforme di essa sarà comunicata alla parte, col mezzo della pretura competente, nelle forme prescritte dall'art. 127 del presente regolamento.

 

          Art. 124.

     Saranno comunicate al procuratore generale le deliberazioni difformi dalle sue conclusioni.

 

          Art. 125. [9]

     La deliberazione della corte sul progetto di liquidazione contiene il numero d'ordine, il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, la qualità del pensionato, la legge applicata, il montare in cifra e in lettere, la decorrenza e la durata della pensione. Contiene anche la indicazione dei servizi valutati e di quelli esclusi, come pure i motivi pei quali non venne accolta in qualche parte la domanda. Infine, deve risultare il ministero a carico del cui bilancio deve imputarsi la pensione, l'assegno o la indennità, come pure deve indicarsi se si tratti di pensione di diritto, di autorità, ovvero di riversibilità.

     La deliberazione viene sottoscritta dal presidente e dal segretario della sezione liquidatrice.

 

          Art. 126.

     L'originale del decreto che assegna la pensione sarà conservato nel segretariato generale della corte dei conti, e nello stesso si conserveranno pure gli originali delle deliberazioni negative, di cui all'art. 123.

     Una copia conforme dei decreti di concessione sarà trasmessa al Ministero del tesoro per i provvedimenti di sua competenza.

     Un'altra simile copia sarà comunicata, a mezzo della pretura, alla parte, nelle forme prescritte dall'articolo seguente, ed alla medesima, saranno restituiti i documenti da essa presentati, ad eccezione degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare a corredo degli atti di liquidazione.

     Nel caso però di deliberazione in tutto o parzialmente negativa, la restituzione dei documenti avrà luogo trascorso il termine utile per il ricorso alle sezioni riunite della corte dei conti, di cui all'art. 131 del presente regolamento.

 

          Art. 127.

     Le preture faranno eseguire gratuitamente la consegna delle deliberazioni e dei decreti della corte, in uno ai relativi documenti, per mezzo degli uscieri giudiziari, da esse dipendenti.

     L'usciere estenderà referto della notificazione eseguita e ne consegnerà copia alla parte a cui la notificazione è fatta. L'originale del referto, munito di bollo e del visto del pretore, sarà per mezzo del pretore medesimo, trasmesso alla corte dei conti.

     Il referto deve contenere le indicazioni seguenti:

     1) data in tutte lettere e luogo in cui segue la notificazione;

     2) nome e cognome dell'usciere con l'indicazione dell'autorità giudiziaria a cui è addetto;

     3) nome, cognome, qualità della persona a cui è fatta la notificazione;

     4) data e numero del provvedimento notificato;

     5) cifra e decorrenza della pensione, o cifra dell'indennità portata dal decreto notificato, o dispositivo della deliberazione che sia in tutto o in parte contraria alla domanda;

     6) nome della persona a cui l'atto viene consegnato;

     7) sottoscrizione dell'usciere.

 

          Art. 128.

     Qualora dall'istanza non risultasse il mandamento nella cui giurisdizione è compreso il luogo di residenza della parte, la trasmissione delle deliberazioni, dei decreti e dei documenti, ove ne sia il caso, sarà fatta alla prefettura o sotto prefettura che provvederà per la consegna, a mezzo della pretura, nel modo indicato all'articolo precedente.

 

          Art. 129.

     Qualora la pensione, l'assegno, o l'indennità vada ripartita fra lo Stato ed altro ente o corpo morale, sarà comunicato anche a questo, per ogni effetto di legge, una copia del relativo decreto di concessione, nel modo indicato all'art. 127 del presente regolamento.

 

          Art. 130. [10]

     Il procuratore generale della corte dei conti curerà che gli elenchi delle pensioni, assegni e indennità, concessi dalla corte medesima siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

          Art. 131.

     I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla corte dei conti, nel termine di novanta giorni, a decorrere da quello in cui avviene la consegna della deliberazione o del decreto impugnato. Questo termine decorre per il procuratore generale dalla data della deliberazione della corte.

     Il procedimento in caso di ricorso è stabilito dal regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884, modificato dal regio decreto 12 maggio 1864, n. 1777.

     Quando il reclamo sia diretto contro una deliberazione della sezione liquidatrice, nella quale, oltre allo Stato, siano interessati provincie, comuni, od altri enti, il reclamo, le risposte e le domande che da ciascuno di essi venissero presentati, non meno che le conclusioni scritte del procuratore generale dovranno essere notificati a tutti gli altri interessati, ed a tutti dovrà pure notificarsi il decreto con cui viene fissata l'udienza per la discussione della causa.

 

          Art. 132.

     Nei ricorsi per revocazione contro le decisioni della Corte, in sezioni unite, sarà seguito il procedimento indicato nel titolo I, capitolo IV, del regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884.

 

          Art. 133.

     A coloro che sono ammessi a far liquidare pensioni od assegni a carico dello Stato, si potrà accordare dal Ministero del tesoro, sulla proposta del procuratore generale presso la Corte dei conti, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile temporaneo da imputarsi sul trattamento definitivo che sarà loro dovuto.

     Coloro che vorranno ottenere quest'acconto dovranno farne espressa domanda al segretariato generale della Corte dei conti, che proporrà l'entità dell'acconto mensile, il quale non potrà in nessun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione o dell'assegno presumibilmente dovuto.

 

          Art. 134.

     Le pensioni e le indennità che competono agli impiegati retribuiti ad aggio od alle loro vedove o figli, potranno essere provvisoriamente liquidate nel caso in cui la cessazione dal servizio degli impiegati stessi avvenga durante il corso di un esercizio finanziario, sulla media degli aggi riscossi negli esercizi precedenti.

     In questo caso però sarà attribuita soltanto una parte della pensione o indennità nella misura di non più di cinque sesti del montare della somma risultante dalla liquidazione.

     Si provvederà poi alla liquidazione definitiva quando sia accertato il montare dell'aggio spettante per l'ultimo periodo di gestione.

 

          Art. 135.

     I militari ammessi a far liquidare pensione od assegno, i quali desiderano ricevere acconti mensili, potranno farne apposita domanda, nella quale sia ripetuta l'indicazione del domicilio.

     Le domande di acconto degli ufficiali verranno trasmesse al Ministero della guerra o della marina insieme colla domanda di liquidazione di pensione, quelle dei militari di truppa colla dichiarazione di cessazione dal servizio e degli assegni.

     Potrà anche tener luogo della domanda una semplice comunicazione dell'autorità militare incaricata della trasmissione dei documenti.

 

Capo II

 

DEGLI ATTI E DOCUMENTI PER USO DI PENSIONE

 

          Art. 136.

     A tenore dell'art. 20, n. 32, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo in data 13 settembre 1874, n. 2077, le domande di collocamento a riposo e in riforma, e quelle di liquidazione di pensioni, assegni e indennità, devono essere scritte su carta da bollo da una lira.

     Invece i documenti, che si uniscono alle domande suddette, sono esenti da tassa di bollo, ai sensi dell'art. 21, n. 26, della stessa legge.

 

          Art. 137.

     Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale civile, se sono rilasciati dai municipi, e dalle curie vescovili rispettive, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.

 

          Art. 138.

     Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte devono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile.

     Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.

 

          Art. 139.

     I certificati municipali, di cui all'art. 87, numeri 5 e 6, ai numeri 6 e 7 dell'art. 107, ed all'art. 115 del presente regolamento, saranno redatti secondo le risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe, e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

 

          Art. 140.

     La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti sarà eseguita gratuitamente nei casi contemplati al n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

     Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti al bollo, debbono però essere legalizzati, giusta il n. 43 della suddetta tabella.

 

          Art. 141.

     Alla mancanza di documenti originali comprovanti le nomine conseguite ed i servizi prestati, non si può supplire con attestazioni private.

     Si ammetterà la presentazione dei documenti equipollenti quando per qualsiasi causa sia reso materialmente impossibile di ottenere la copia autentica dei documenti originali.

 

Capo III

 

DEL PAGAMENTO DELLE PENSIONI

 

          Art. 142.

     Nel caso della riduzione di pensione previsto dall'ultimo alinea dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni, un terzo della somma disponibile verrà pagata al titolare, ed i due terzi rimanenti saranno devoluti a titolo di alimenti alla moglie, dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero alle figlie nubili o maschi minorenni, a carico di esso.

     Qualora gli aventi diritto all'assegno alimentare superassero il numero di tre, la quota ad essi devoluta sulla somma disponibile, sarà portata ai tre quarti, restando ridotta ad un quarto la quota del titolare.

     Nel caso poi che la moglie non convivesse con i figli, l'assegno alimentare sarà fra essi diviso nel modo stabilito all'art. 106 del testo unico citato.

     La ritenuta sulla pensione del condannato, e la concessione dell'assegno alimentare alla famiglia di lui, se del caso, avranno luogo con decreto del ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti.

 

          Art. 143.

     Per conseguire la quota di pensione, a titolo d'assegno alimentare, di cui all'articolo precedente, la moglie ovvero i figli del condannato dovranno allegare alla relativa domanda i documenti richiesti per la liquidazione della pensione; ed inoltre la sentenza di condanna.

 

          Art. 144.

     Il decreto di riabilitazione dovrà essere unito all'istanza che il pensionato, condannato e poi riabilitato, deve produrre al Ministero del tesoro per ottenere il pagamento della indennità già liquidata, o per essere ripristinato nel godimento della pensione di cui era in possesso all'atto della condanna.

 

          Art. 145.

     Il pubblico ministero, presso quella corte o tribunale che abbia pronunciato contro un pensionato condanna per alcuno dei reati previsti agli articoli 183 e 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni trasmetterà al Ministero del tesoro copia della sentenza di condanna.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 21 del R.D. 18 novembre 1920, n. 1626.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 11 del R.D. 7 giugno 1920, n. 835.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 12 del R.D. 7 giugno 1920, n. 835.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 13 del R.D. 7 giugno 1920, n. 835.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 14 del R.D. 7 giugno 1920, n. 835.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 17 del R.D. 7 giugno 1920, n. 835.

[7]  Articolo soppresso dall'art. 18 del R.D. 7 giugno 1920, n. 835.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 15 del R.D. 7 giugno 1920, n. 835.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 20 del R.D. 7 giugno 1920, n. 835.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 21 del R.D. 18 novembre 1920, n. 1626.