Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.7 marina militare |
Data: | 05/06/1973 |
Numero: | 299 |
Sommario |
Art. unico. La lettera e bis) dell'art. 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, aggiunta con l'articolo unico della legge 1° ottobre 1969, n. 698, è sostituita dalla [...] |
§ 46.7.Q - Legge 5 giugno 1973, n. 299. [1]
Modifica dell'art. 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare.
(G.U. 15 giugno 1973, n. 153)
La lettera e bis) dell'art. 32 della
"e bis) armare le unità navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonchè farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale di tali unità e che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare o abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso ovvero abbiano ottenuto apposita abilitazione dopo un corso teorico-pratico in base a norme ed a programmi da stabilirsi con determinazione del capo di stato maggiore della Marina".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del