§ 46.7.g - Legge 29 marzo 1949, n. 167.
Modificazioni all'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:29/03/1949
Numero:167


Sommario
Art. 1.      L'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 aprile 1947


§ 46.7.g - Legge 29 marzo 1949, n. 167.

Modificazioni all'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare.

(G.U. 4 maggio 1949, n. 102).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali, o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

     I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 aprile 1947.