Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.7 marina militare |
Data: | 29/03/1949 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 aprile 1947 |
§ 46.7.g - Legge 29 marzo 1949, n. 167.
Modificazioni all'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare.
(G.U. 4 maggio 1949, n. 102).
L'art. 40 della
"Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali, o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.
I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 aprile 1947.