Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.7 marina militare |
Data: | 09/04/1931 |
Numero: | 369 |
Sommario |
Art. 1. La lettera b) del secondo comma dell'art. 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 sull'ordinamento della regia marina, è abrogata e sostituita dalla seguente |
Art. 2. La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno |
§ 46.7.a - Legge 9 aprile 1931, n. 369. [1]
Modificazione all'art. 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della regia marina.
(G.U. 28 aprile 1931, n. 97).
La lettera b) del secondo comma dell'art. 21 della
"b) il ministro, il sottosegretario di Stato, nonchè il segretario generale od il capo di gabinetto. Però il numero complessivo degli ufficiali che potranno essere collocati fuori quadro organico per effetto di questa disposizione non dovrà in nessun caso essere maggiore di due".
La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.
[1] Abrogata dall'art. 2 del