§ 46.6.135 - Legge 23 dicembre 1986, n. 915.
Norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:23/12/1986
Numero:915


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo e 560 milioni per l'anno 1987 e in lire 1 miliardo e 450 milioni per ciascuno [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 46.6.135 - Legge 23 dicembre 1986, n. 915.

Norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza.

(G.U. 30 dicembre 1986, n. 301)

 

 

     Art. 1. [1]

     1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento in congedo per limiti di età abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuità per almeno dodici mesi ed i vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo per limite di età.

     2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

     a) aver riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non essere stati sanzionati disciplinarmente;

     b) non essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

     c) essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.

     3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo e 560 milioni per l'anno 1987 e in lire 1 miliardo e 450 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 5 agosto 1988, n. 339.