Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 05/12/1978 |
Numero: | 786 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina [...] |
Art. 2. Il secondo e il terzo comma dell'art. 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvato [...] |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 4. Il primo comma dell'art. 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 5. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 6. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia |
§ 46.6.120 - Legge 5 dicembre 1978, n. 786. [1]
Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.
(G.U. 14 dicembre 1978, n. 348)
L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio
Il secondo e il terzo comma dell'art. 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvato con regio
Il primo comma dell'art. 109 della
Il primo comma dell'art. 53 della
L'articolo 8 del
Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del