Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 27/02/1958 |
Numero: | 205 |
Sommario |
Art. 1. L'indennità speciale annua prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo [...] |
Art. 2. Agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che, anteriormente al 1° gennaio 1947, sono stati dal sevizio permanente direttamente collocati a riposo o in congedo [...] |
Art. 3. All'onere di complessive lire 126.165.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 6.600.000 e lire 1.080.000 con i [...] |
§ 46.6.60 - Legge 27 febbraio 1958, n. 205. [1]
Estensione dell'indennità speciale prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954 n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
(G.U. 28 marzo 1958, n. 76)
L'indennità speciale annua prevista dall'art. 68 della
Agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che, anteriormente al 1° gennaio 1947, sono stati dal sevizio permanente direttamente collocati a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, l'indennità speciale di cui all'art. 1 del
All'onere di complessive lire 126.165.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 6.600.000 e lire 1.080.000 con i fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 17 e n. 73 degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze per l'esercizio 1957-58 o per lire 118.485.000 mediante riduzione dei e capitoli n. 167 (lire 110.385.000) e n. 174 (lire 8.100.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del