§ 46.6.59 - Legge 4 febbraio 1958, n. 56.
Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:04/02/1958
Numero:56


Sommario
Art. 1.      L'art. 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1953. Le disposizioni stesse sono applicabili anche agli ufficiali che fra il 1° gennaio 1953 [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.000.000, si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 71 dello stato di [...]


§ 46.6.59 - Legge 4 febbraio 1958, n. 56.

Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria.

(G.U. 26 febbraio 1958, n. 49)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1953. Le disposizioni stesse sono applicabili anche agli ufficiali che fra il 1° gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione del precedente articolo.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.000.000, si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.