Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 21/12/1948 |
Numero: | 1580 |
Sommario |
Art. 1. Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza è attribuita una indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere |
Art. 2. Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi dell'Accademia nonchè quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi [...] |
Art. 3. Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura |
Art. 4. Sono a totale carico degli allievi le spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e [...] |
Art. 5. La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, sarà [...] |
Art. 6. E' abrogato il terzo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, ed ogni altra disposizione in [...] |
§ 46.6.31 - Legge 21 dicembre 1948, n. 1580.
Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.
(G.U. 31 gennaio 1949, n. 24)
Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza è attribuita una indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere.
La corresponsione dell'indennità di cui sopra sarà sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio [1] .
Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi dell'Accademia nonchè quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.
(Omissis) [2].
Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.
Sono a totale carico degli allievi le spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario.
Sono inoltre poste a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.
La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, sarà liquidata:
a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;
b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.
E' abrogato il terzo comma dell'art. 4 del regio
[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 2 della