Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 08/07/1937 |
Numero: | 1290 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 2. Il limite massimo di età stabilito in 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi licenziati dagli istituti di istruzione medica di secondo grado, di cui [...] |
Art. 3. Nell'art. 8 del regio decreto-legge predetto, tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente (Omissis) |
Art. 4. Il governo del Re, previa deliberazione del consiglio dei ministri e udito il parere del consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei [...] |
§ 46.6.5 - R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1290 [1] .
Provvedimenti per il corpo della regia guardia di finanza.
(G.U. 6 agosto 1937, n. 181)
L'art. 1 del regio
Il limite massimo di età stabilito in 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi licenziati dagli istituti di istruzione medica di secondo grado, di cui all'art. 2, n. 2, del regio
Nell'art. 8 del regio decreto-legge predetto, tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente (Omissis).
Il governo del Re, previa deliberazione del consiglio dei ministri e udito il parere del consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[1] Convertito in legge dalla