§ 46.6.5 - R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1290 .
Provvedimenti per il corpo della regia guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:08/07/1937
Numero:1290


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      Il limite massimo di età stabilito in 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi licenziati dagli istituti di istruzione medica di secondo grado, di cui [...]
Art. 3.      Nell'art. 8 del regio decreto-legge predetto, tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente (Omissis)
Art. 4.      Il governo del Re, previa deliberazione del consiglio dei ministri e udito il parere del consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei [...]


§ 46.6.5 - R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1290 [1] .

Provvedimenti per il corpo della regia guardia di finanza.

(G.U. 6 agosto 1937, n. 181)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il limite massimo di età stabilito in 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi licenziati dagli istituti di istruzione medica di secondo grado, di cui all'art. 2, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, è portato ad anni 23.

 

          Art. 3.

     Nell'art. 8 del regio decreto-legge predetto, tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     Il governo del Re, previa deliberazione del consiglio dei ministri e udito il parere del consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2385.