Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.5 esercito |
Data: | 02/08/1974 |
Numero: | 389 |
Sommario |
Art. 1. Il termine previsto dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1969, numero 1022, per l'esercizio della facoltà di affidare a veterinari civili, mediante convenzioni di durata annuale, incarichi [...] |
Art. 2. All'onere annuo di lire 24 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello [...] |
§ 46.5.1C - Legge 2 agosto 1974, n. 389. [1]
Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'Esercito.
(G.U. 30 agosto 1974, n. 226)
Il termine previsto dall'art. 1 della
All'onere annuo di lire 24 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del