§ 46.5.1b - Legge 3 dicembre 1957, n. 1197.
Modificazione al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:03/12/1957
Numero:1197


Sommario
Art. 1.      Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e [...]
Art. 2.      Al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato col regio [...]


§ 46.5.1b - Legge 3 dicembre 1957, n. 1197. [1]

Modificazione al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione.

(G.U. 21 dicembre 1957, n. 316).

 

 

     Art. 1.

     Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928, n. 93, col regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327 (convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3240); con la legge 28 dicembre 1933, n. 1954; con la legge 27 dicembre 1934, n. 2250; con la legge 22 dicembre 1938, n. 2235; con la legge 22 dicembre 1939, n. 2208, e con la legge 24 marzo 1942, n. 479, sono apportate le varianti di cui appresso:

     1) Nell'art. 2, quale modificato dall'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 479, il penultimo comma è sostituito dal seguente:

     "I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali ed al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A tale scopo saranno compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che dovranno essere esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione".

     2) L'art. 22, quale risulta modificato dall'art. 14 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:

     a) da lire 5000 a lire 20.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore;

     b) da lire 10.000 a lire 50.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale;

     c) da lire 50.000 a lire 250.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura".

     "Alla stessa pena è soggetto chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione".

     "Se i fatti previsti nel comma precedente sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma ridotte di tre quinti".

     3) L'art. 22 bis, aggiunto al testo unico dell'art. 15 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente:

     "Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo".

     "Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di due quinti".

     "Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di quattro quinti".

     4) L'art. 23, modificato dall'art. 16 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente:

     "Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente chiunque, senza giustificato motivo, contravviene alle disposizioni della presente legge, è punito, se il fatto non è preveduto da altre speciali disposizioni di legge:

     1) nei casi indicati nell'art. 4 e nel secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 10, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 2500 a lire 12.500, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 5000 a lire 25.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura. Se l'interessato abbia fatto dichiarazioni mendaci la pena è raddoppiata;

     2) nei casi indicati negli articoli 18 e 21, con l'ammenda, per ogni capo non presentato, da lire 2000 a lire 10.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 5000 a lire 25.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 10.000 a lire 50.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune, con la rispettiva attrezzatura. In conseguenza dell'inadempimento, il capo non presentato sarà considerato idoneo al servizio militare.

     "In caso di recidiva, nella stessa specie di contravvenzione, la pena a aumentata della metà".

     5) L'art. 23 bis, aggiunto al testo unico dell'art. 17 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi preveduti dall'art. 22, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il "capo", la pena è diminuita di un terzo.

     Le pene pecuniarie di cui agli articoli 22, 22 bis e 23 sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra".

 

          Art. 2.

     Al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato col regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, e modificato col regio decreto 21 marzo 1929, n. 680, e col regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, sono apportate lo varianti di cui appresso:

     1) L'art. 113 è sostituito dal seguente:

     "Ai delegati delle Amministrazioni provinciali, membri civili delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'art. 8 del testo unico, modificato dall'art. 6 della legge 24 marzo 1942, n. 479, spetta, per ogni giorno in cui prendono parte alle operazioni delle Commissioni e quando operino nella stessa sede di abituale servizio, un compenso pari ad un terzo dell'indennità di missione intera prevista per i dipendenti statali rivestenti la qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparato, ovvero, quando operino in sede diversa, il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per i dipendenti predetti. Le spese graveranno sulle spese generali della requisizione".

     2) L'art. 114 è sostituito dal seguente:

     "Agli esperti civili, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione, è dovuto - quando non siano dipendenti statali - un compenso giornaliero od il trattamento economico di missione, nella misura di cui al precedente articolo, a seconda che essi operino nella sede di residenza o in altra sede.

     Analogo trattamento è dovuto ai delegati degli organi economici chiamati a collaborare con le Commissioni militari previste dall'art. 14, ultimo comma, del testo unico, modificato dall'art. 13 della legge 24 marzo 1942, n. 479.

     Le spese di cui ai commi precedenti graveranno sulle spese generali della requisizione".

     3) L'art. 115, modificato dall'art. 28 del regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, è sostituito dal seguente:

     "Ai Commissari militari presidenti delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'art. 8 del testo unico, modificato dall'art. 6 della legge 24 marzo 1942, n. 479, nonché agli ufficiali dell'Esercito incaricati delle riviste generali o parziali dei quadrupedi, veicoli e natanti o chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita od accettazione, ovvero delegati dall'autorità militare per la requisizione di prestazioni, compete un compenso giornaliero pari ad un terzo dell'indennità intera di missione, quando prestano la loro opera nella sede di abituale servizio, ed il trattamento di missione, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme, quando prestano tale opera fuori sede. Analogo trattamento è dovuto agli esperti civili, quando siano dipendenti dello Stato, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione".

     4) L'art. 116, modificato dall'art. 35 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 680, è sostituito dal seguente:

     "Ai funzionari ed ai delegati dei Comuni che debbono assistere alle operazioni di rivista e di requisizione spetta il rimborso delle spese di trasporto, quando i relativi mezzi non siano forniti dall'Amministrazione militare, oltre ad un compenso pari ad un terzo dell'indennità di missione intera prevista dalle norme vigenti per i dipendenti statali rivestenti la qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparato. Le spese graveranno sulle spese generali della requisizione".

     5) L'art. 117, modificato dall'art. 29 del regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, è sostituito dal seguente:

     "In caso di chiamata per requisizione, ai proprietari dei capi soggetti a requisizione è dovuta una indennità chilometrica di lire 30 per chilometro, tanto per l'andata che per il ritorno".

     “Quando trattasi di locomotive stradali, autoveicoli a vapore ed elettrici, trattrici, natanti a motore ed autoveicoli di qualsiasi specie, compresi i motocicli, compete, oltre all'indennità chilometrica di cui al comma precedente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i prezzi di mercato, per consumi di carburante od altro”.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.