§ 46.4.2 - R.D. 3 giugno 1938, n. 1562.
Norme per l'applicazione del R.D.L. 14 marzo 1938, n. 882, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:03/06/1938
Numero:1562


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica, della regia guardia di finanza, della milizia nazionale forestale, della milizia [...]
Art. 2.      Per gli ufficiali del regio esercito, della regia guardia di finanza, della milizia nazionale forestale, della milizia portuaria, della milizia nazionale della strada e [...]
Art. 3.      Per gli ufficiali della regia marina e della regia aeronautica il comandante del corpo o capo servizio trasmette per via gerarchica la domanda al Ministero competente, [...]
Art. 4.      Il Ministro competente se, sulla base degli elementi informativi raccolti, non ravvisi conveniente la progettata unione, ne fa relazione a sua maestà il Re e ne prende [...]
Art. 5.      La procedura stabilita dai precedenti articoli si adotta anche per le domande di regio assentimento intese a regolarizzare la posizione dell'ufficiale che abbia [...]
Art. 6.      L'ufficiale di stato civile, che trascrive atti di matrimonio celebrati da Ministri di culto e riguardanti ufficiali delle forze armate dello Stato, trasmette un [...]
Art. 7.      Se il matrimonio non venga celebrato nel termine di sei mesi dalla data di notificazione del certificato di regio assentimento, questo si intende privo di effetto e [...]
Art. 8.      L'ufficiale che abbia ottenuto il regio assentimento per un matrimonio che poi non sia stato celebrato deve darne avviso per via gerarchica al Ministero dal quale [...]
Art. 9.      Il Ministro competente che, o per le comunicazioni fattegli dall'ufficiale di stato civile o per informazioni in altro modo pervenutegli, ha indizio che un ufficiale [...]
Art. 10.      La rappresentanza del regio avvocato generale militare di cui al precedente articolo, è notificata all'ufficiale con avvertenza che ha facoltà di presentare le sue [...]
Art. 11.      Il tribunale supremo militare delibera in camera di consiglio
Art. 12.      Una copia della declaratoria del tribunale supremo militare è trasmessa, per cura del regio avvocato generale militare, al Ministero competente
Art. 13.      Nella cancelleria del tribunale supremo militare sono istituiti speciali registri per le iscrizioni delle deliberazioni indicate all'art. 11 del presente decreto e degli [...]
Art. 14.      Gli ufficiali, i quali pel disposto dell'art. 2, lettere a), b) e c), del regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, non sono soggetti all'obbligo di chiedere il regio [...]
Art. 15.      Per ottenere, a norma dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, la declaratoria di libera disponibilità della rendita, gli ufficiali interessati debbono [...]


§ 46.4.2 - R.D. 3 giugno 1938, n. 1562. [1]

Norme per l'applicazione del R.D.L. 14 marzo 1938, n. 882, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate

(G.U. 12 ottobre 1938, n. 234)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica, della regia guardia di finanza, della milizia nazionale forestale, della milizia portuaria, della milizia nazionale della strada e del corpo della polizia coloniale, in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego, gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, gli ufficiali del regio esercito e della regia guardia di finanza fuori quadro, gli ufficiali della regia marina a disposizione, i quali desiderano contrarre matrimonio, debbono presentare al proprio comandante di corpo o capo servizio la domanda indirizzata al Ministero competente e redatta sulla prescritta carta da bollo.

     Da tale domanda deve risultare il nome, il cognome e l'età della futura sposa, il nome e il cognome del padre della medesima, il domicilio e la condizione sociale di entrambi.

     Alla domanda di regio assentimento deve essere allegato un estratto per riassunto dell'atto di nascita della promessa sposa e, nel caso che questa o l'ufficiale non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, deve essere allegato pure l'atto di consenso dei rispettivi genitori, redatto in forma legale.

     Quest'ultimo documento viene poi restituito all'ufficiale all'atto dell'invio del certificato di regio assentimento.

     Qualora l'ufficiale chieda di sposare una donna di nazionalità straniera, alla domanda di regio assentimento deve allegare un documento dal quale risulti la nazionalità della promessa sposa, rilasciato dalle competenti autorità. Analogo documento deve essere esibito se la donna chiesta in sposa abbia la cittadinanza italiana, ma sia nata o risieda all'estero.

     Se la promessa sposa risulti divorziata alla domanda di regio assentimento deve essere allegata, a cura dell'ufficiale, anche copia della sentenza di divorzio.

     Se la promessa sposa è vedova alla domanda di regio assentimento deve essere allegato, a cura dell'ufficiale, un estratto dell'atto di morte del primo marito.

     Se al matrimonio si oppongono impedimenti per ragioni di età o quelli indicati dagli artt. 57, 59 (numeri 2 e 3), 60 e 62 del codice civile, l'ufficiale deve indicarli, specificando altresì la data della domanda presentata alle autorità stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2233, per ottenere la dispensa in conformità delle vigenti disposizioni.

     Nel caso di matrimonio contratto in extremis la domanda di regio assenso deve essere gerarchicamente inoltrata al Ministero competente insieme all'atto di matrimonio e ai documenti comprovanti lo stato di famiglia posteriore al matrimonio stesso, ovvero atti a dimostrare che, nel momento del matrimonio, vi era già prole concepita.

 

          Art. 2.

     Per gli ufficiali del regio esercito, della regia guardia di finanza, della milizia nazionale forestale, della milizia portuaria, della milizia nazionale della strada e del corpo della polizia coloniale, il comandante del corpo o capo servizio, raccolti a mezzo dei carabinieri reali e della prefettura gli elementi, informativi riguardanti la posizione sociale, la condotta morale e politica, le condizioni di salute della promessa sposa e dei di lei familiari, trasmette per via gerarchica la domanda al Ministero competente dopo avervi apposto il proprio visto a dimostrazione della regolarità della domanda ed aver espresso il suo motivato parere circa la convenienza della progettata unione.

     Alla domanda debbono essere allegati, in originale, i fogli contenenti le informazioni raccolte e la copia dello stato di servizio dell'ufficiale.

     Le autorità superiori per il tramite delle quali la domanda deve passare vi aggiungono tutte le osservazioni che ravvisano opportuno ed esprimono il loro esplicito e motivato parere circa l'accoglimento dell'istanza.

 

          Art. 3.

     Per gli ufficiali della regia marina e della regia aeronautica il comandante del corpo o capo servizio trasmette per via gerarchica la domanda al Ministero competente, dopo avervi apposto il visto a dimostrazione della regolarità della domanda stessa e dopo averla corredata delle notizie che eventualmente fossero a sua conoscenza, sia direttamente che per voce pubblica, e di tutte quelle osservazioni che ritenesse di fare nei riguardi della convenienza della progettata unione.

     Le autorità, per il tramite delle quali la domanda è trasmessa al Ministero competente, devono anch'esse munirla del loro visto e corredarla delle notizie che eventualmente fossero a loro conoscenza e del parere circa la convenienza della progettata unione.

     Le informazioni sul conto della promessa sposa e della di lei famiglia sono assunte direttamente dal Ministero competente a mezzo, a seconda dei casi, dei carabinieri reali o della regia prefettura o del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 4.

     Il Ministro competente se, sulla base degli elementi informativi raccolti, non ravvisi conveniente la progettata unione, ne fa relazione a sua maestà il Re e ne prende gli ordini: in caso contrario promuove senz'altro il regio assentimento e ne rilascia certificato all'ufficiale.

     Il certificato è trasmesso per il tramite gerarchico al richiedente, il quale ne rilascia ricevuta.

 

          Art. 5.

     La procedura stabilita dai precedenti articoli si adotta anche per le domande di regio assentimento intese a regolarizzare la posizione dell'ufficiale che abbia contratto matrimonio in data precedente alla nomina a ufficiale in servizio permanente o matrimonio in extremis.

 

          Art. 6.

     L'ufficiale di stato civile, che trascrive atti di matrimonio celebrati da Ministri di culto e riguardanti ufficiali delle forze armate dello Stato, trasmette un estratto del relativo atto al Ministero cui l'ufficiale appartiene.

     Eguale obbligo è fatto all'ufficiale di stato civile che celebra il matrimonio di un ufficiale delle forze armate.

     Per i matrimoni celebrati all'estero l'atto di matrimonio, debitamente tradotto e autenticato, deve essere trasmesso al Ministero competente a cura dell'ufficiale interessato.

     Agli ufficiali della regia aeronautica, inoltre, si fa obbligo di produrre al comando o ufficio, dal quale direttamente dipendono, nei venti giorni successivi alla celebrazione del matrimonio, due copie del relativo atto legalizzato e rilasciate dall'ufficio di stato civile. Una copia è trasmessa dal suddetto comando o ufficio al comando del centro di reclutamento e di mobilitazione della rispettiva zona aerea territoriale e l'altra, per via gerarchica, al Ministero dell'aeronautica.

 

          Art. 7.

     Se il matrimonio non venga celebrato nel termine di sei mesi dalla data di notificazione del certificato di regio assentimento, questo si intende privo di effetto e l'ufficiale per contrarre matrimonio, anche se con la stessa persona per la quale aveva ottenuto la sovrana autorizzazione, deve fare una nuova domanda che sarà inoltrata con le modalità già indicate.

 

          Art. 8.

     L'ufficiale che abbia ottenuto il regio assentimento per un matrimonio che poi non sia stato celebrato deve darne avviso per via gerarchica al Ministero dal quale dipende e restituire in pari tempo il certificato di regio assentimento, oppure trasmettere in modo analogo un attestato dell'ufficio di stato civile comprovante che il certificato suddetto venne depositato presso gli uffici comunali, nel termine di venti giorni.

 

          Art. 9.

     Il Ministro competente che, o per le comunicazioni fattegli dall'ufficiale di stato civile o per informazioni in altro modo pervenutegli, ha indizio che un ufficiale delle forze armate dello Stato appaia contratto matrimonio senza aver ottenuto il regio assentimento o matrimonio non valido agli effetti civili oppure che, avendo contratto matrimonio in extremis, non abbia ottemperato nel termine prescritto alle disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, trasmette i relativi documenti al regio avvocato generale militare, il quale, dopo aver assunto, ove lo creda, altre informazioni, se riscontra l'esistenza di alcuna delle contravvenzioni predette, redige analoga rappresentanza al tribunale supremo militare.

 

          Art. 10.

     La rappresentanza del regio avvocato generale militare di cui al precedente articolo, è notificata all'ufficiale con avvertenza che ha facoltà di presentare le sue difese entro il termine di trenta giorni; termine che il presidente del tribunale supremo militare, su istanza dell'interessato, può prorogare.

     Trascorso detto termine, il regio avvocato generale militare, esaminate le ragioni esposte, ove l'ufficiale le abbia presentate, e disposti gli accertamenti che a seguito di esse ritenga necessari, formula le conclusioni e le trasmette al tribunale supremo militare.

     Il regio avvocato generale militare trasmette gli atti al tribunale supremo militare con le proprie conclusioni anche nel caso che, a seguito della istruttoria della pratica o per le ragioni esposte dall'interessato, ritenga non esistere alcuna delle contravvenzioni di cui al precedente art. 9.

 

          Art. 11.

     Il tribunale supremo militare delibera in camera di consiglio.

     Qualora però non riscontri sufficientemente chiarito lo stato delle cose, ordina nuovi incombenti e delega uno dei suoi membri per eseguirli.

 

          Art. 12.

     Una copia della declaratoria del tribunale supremo militare è trasmessa, per cura del regio avvocato generale militare, al Ministero competente.

 

          Art. 13.

     Nella cancelleria del tribunale supremo militare sono istituiti speciali registri per le iscrizioni delle deliberazioni indicate all'art. 11 del presente decreto e degli atti e documenti che ad esse si riferiscono.

 

          Art. 14.

     Gli ufficiali, i quali pel disposto dell'art. 2, lettere a), b) e c), del regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, non sono soggetti all'obbligo di chiedere il regio assentimento per contrarre matrimonio, debbono inviare al Ministero da cui dipendono, per le conseguenti annotazioni sui documenti matricolari, un estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal competente ufficio di stato civile.

 

          Art. 15.

     Per ottenere, a norma dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, la declaratoria di libera disponibilità della rendita, gli ufficiali interessati debbono trasmettere direttamente alla cancelleria del tribunale supremo militare un ricorso redatto sulla prescritta carta da bollo.

     A tale ricorso dovrà essere allegato un vaglia del prescritto importo, intestato al cancelliere capo del tribunale supremo militare, nonché i titoli da svincolare e le note ipotecarie da cancellare.

     L'amministrazione dalla quale dipende o dipendeva l'ufficiale rimane estranea a tutti i provvedimenti cui dà luogo la cancellazione del vincolo ipotecario o lo svincolo dei titoli del consolidato pubblico, o garantiti dallo Stato.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.