Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 26/07/2005 |
Numero: | 172 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della dotazione organica del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri |
Art. 2. Modifica della dotazione organica del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri |
§ 46.3.145 - D.M. 26 luglio 2005, n. 172. [1]
Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 1 settembre 2005, n. 203)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 35, comma 4, del
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), della
Visto il
Considerato che l'organico del grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, stabilito in nove unità dalla tabella 1 allegata al
Ravvisata l'esigenza di adeguare la dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata alle posizioni funzionali previste per tale grado;
Ritenuto di compensare i maggiori oneri connessi all'incremento della predetta dotazione organica riducendo la dotazione organica del grado di sottotenente del ruolo speciale, prevista dalla tabella 2 allegata al
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa con nota n. 8/29672 del 9 giugno 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica della dotazione organica del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri
1. La dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella 1 allegata al
Art. 2. Modifica della dotazione organica del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri
1. La dotazione organica del grado di sottotenente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella 2 allegata al
[1] Abrogato dall'art. 2269 del