§ 46.3.108 - Legge 22 dicembre 1984, n. 873.
Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:22/12/1984
Numero:873


Sommario
Art. 1.      Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a [...]
Art. 2.      Il personale indicato nell'articolo precedente viene riammesso in servizio nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conserva il grado rivestito [...]
Art. 3.      All'atto del nuovo congedamento verrà effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennità a suo tempo percepiti e le nuove spettanze


§ 46.3.108 - Legge 22 dicembre 1984, n. 873. [1]

Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 28 dicembre 1984, n. 355)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei brigadieri, vicebrigadieri, provenienti dai corsi normali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato trentacinque anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

     I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purché si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

          Art. 2.

     Il personale indicato nell'articolo precedente viene riammesso in servizio nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conserva il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e, detratto il periodo di tempo trascorso in congedo ai sensi dell'art. 9 della legge 31 luglio 1954, n. 599, viene collocato nel predetto ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

 

          Art. 3.

     All'atto del nuovo congedamento verrà effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennità a suo tempo percepiti e le nuove spettanze.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.